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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali ed Atto finale firmati a Berna il 4 aprile 1949.

Art. 7

Art. 7.
Richiesta di pensione per i cittadini svizzeri

1. I cittadini svizzeri aventi diritto a una pensione a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che non abbiano o non conservino la loro residenza in Italia, per ottenere la liquidazione delle pensioni loro spettanti o la prosecuzione del pagamento di quelle gia' ad essi liquidate, dovranno presentare domanda alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Tale domanda sara' redatta su un apposito modulo al quale dovranno essere allegati tutti i documenti abitualmente richiesti ai cittadini italiani.
2. Nel mese di dicembre di ogni anno i cittadini svizzeri che
beneficiano di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e che risiedono fuori d'Italia dovranno far pervenire alla Direzione generale del predetto Istituto un documento ufficiale attestante che il beneficiario della pensione e' ancora in vita.
3. Tutti i documenti, che non sono stati rilasciati dalle autorita'
competenti in Italia o da un'autorita' comunale, cantonale, diplomatica o consolare svizzera, dovranno essere vistati dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari italiane.