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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali ed Atto finale firmati a Berna il 4 aprile 1949.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle assicurazioni sociali ed Atto finale firmati a Berna, fra l'Italia e la Svizzera il 4 aprile 1949.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed Atto finale suddetti.

Art. 3.


La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1948, conformemente all'art. 18 della Convenzione.

Convenzione

Art. 1

Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali conchiusa a Berna il 4 aprile 1949

Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale
Svizzero animati dal desiderio di garantire ai cittadini dei due Paesi, nella misura del possibile, il beneficio della legislazione italiana e della legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali,
visto l'art. 19 dell'Accordo concluso a Roma il 22 giugno 1948
tra Italia e la Svizzera relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera,
hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno designato a
tal fine i loro plenipotenziari ossia:
Il Governo della Repubblica italiana:
il dott. Egidio Reale, Ministro d'Italia a Berna,
Il Consiglio Federale Svizzero:
il dott. Arnoldo Saxer, direttore dell'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali a Berna.
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in regolare e prescritta forma, hanno concordato quanto appresso:

Art. 1.
Le Legislazioni applicabili

Le legislazioni attualmente in vigore cui si applica la presente
Convenzione sono:
a) In Svizzera:
la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti, del 20 dicembre 1946, nonche' le relative ordinanze.
b) In Italia:
il decreto-legge del 4 ottobre 1935, n. 1827;
il decreto-legge del 14 aprile 1939, n. 636;
il decreto-legge del 18 marzo 1943, n. 126;
il decreto legislativo del 18 gennaio 1945, n. 39;
il decreto legislativo del 1 marzo 1945, n. 177; il decreto del 1 agosto 1945, n. 692;
il decreto legislativo del 1 agosto 1945, n. 697;
il decreto legislativo del 2 aprile 1946, n. 142;
i decreti del 20 maggio 1946, n. 369, n. 374 e n. 375;
il decreto legislativo del 29 luglio 1947, n. 689;
il decreto legislativo del 3 ottobre 1947, n. 1302, nonche' il
regolamento e gli altri decreti relativi, limitatamente alle disposizioni concernenti l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Art. 2

Art. 2.
Diritto dei cittadini italiani alle rendite dell'assicurazione svizzera

1. I cittadini italiani hanno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza, alle rendite ordinarie previste dalla legge federale citata all'art. 1, lettera a), della presente Convenzione (chiamata in seguito "legge federale"), se al verificarsi dell'evento assicurato:
a) abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera complessivamente per almeno 10 anni interi, ovvero
b) b) abbiano soggiornato in Svizzera complessivamente per almeno 15 anni, siano in possesso del permesso di domicilio o ricorrano nei loro riguardi le condizioni per ottenerlo conformente all'art. 1, secondo capoverso, della dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868, e abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera complessivamente per almeno un anno intero.
2. Se un cittadino italiano, che si trovi nelle condizioni di cui al primo paragrafo, ((lettera a) o b) )), muore, i suoi superstiti avranno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza, alle rendite ordinarie previste dalla "legge federale".
3. Le rendite di cui ai primo e al secondo paragrafo del presente articolo saranno ridotte di un terzo in conformita' dell'art. 40 della "legge federale".

Art. 3

Art. 3.
Diritto dei cittadini italiani al trasferimento dei contributi versati all'assicurazione svizzera.

1. I cittadini italiani che sono stati assoggettati all'assicurazione svizzera possono chiedere che i contributi da essi stessi versati conformemente alla "legge federale" siano trasferiti in Italia secondo le modalita' di cui al successivo art. 9, sempreche' detti contributi non abbiano ancora dato origine a nessuna rendita dell'assicurazione svizzera e la relativa domanda aia presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stato versato l'ultimo contributo.
2. I contributi trasferiti per ciascun assicurato saranno utilizzati a suo favore, in vista della concessione dei benefici derivanti dalla legislazione italiana citata dall'art. 1, lettera b) della presente Convenzione (chiamata in seguito "legislazione italiana") e dalle disposizioni particolari che potranno essere emanate dalle autorita' italiane.
3. I contributi versati da un cittadino italiano, gia' trasferiti in Italia in base al primo paragrafo del presente articolo saranno ritrasferiti in Svizzera qualora lo stesso cittadino italiano, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', si trovi nelle condizioni previste dalle ((lettera a) o b))) dell'art. 2 della presente Convenzione e non abbia chiesto ed ottenuto la pensione d'invalidita' o di vecchiaia italiana conformemente alla "legislazione italiana" e alle disposizioni della presente Convenzione. In questo caso il cittadino italiano avra' diritto alle rendite ordinarie secondo la "legge federale" e le norme particolari della presente Convenzione.
4. I cittadini italiani i cui contributi siano stati trasferiti in Italia e che non si trovino nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo perdono qualsiasi diritto nei confronti dell'assicurazione svizzera.

Art. 4

Art. 4

Diritto dei cittadini svizzeri alle prestazioni e al rimborso dei contributi dell'assicurazione italiana

1. I cittadini svizzeri e i loro superstiti hanno diritto,
qualunque sia il luogo di loro residenza, alle pensioni previste dalla "legislazione italiana", nella medesima misura dei cittadini italiani. Uguale diritto spetta ad essi per tutte le altre prestazioni connesse con dette pensioni, ivi comprese quelle interamente o in parte a carico dello Stato italiano.
2. I cittadini svizzeri e i loro superstiti, che non hanno diritto alle prestazioni previste dal primo paragrafo del presente articolo, hanno diritto al rimborso dei contributi da essi stessi versati a titolo obbligatorio o volontario, purche' ne facciano richiesta ai competenti organi italiani entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stato versato l'ultimo contributo.
3. Il cittadino svizzero che ha gia' ottenuto il rimborso dei
contributi in conformita' del secondo paragrafo del presente articolo potra' riversarne l'ammontare all'assicurazione italiana, se con cio' puo' aver diritto ad una pensione di vecchiaia o per i superstiti della stessa assicurazione.
4. I cittadini svizzeri che abbiano ottenuto il rimborso dei
contributi e che non si trovino nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo perdono qualsiasi diritto nei confronti dell'assicurazione italiana.

Art. 5

Art. 5.
Assicurazione facoltativa svizzera

Il Governo italiano s'impegna ad agevolare l'assicurazione
facoltativa dei cittadini svizzeri prevista dall'art. 2 della "legge federale".

Art. 6

Art. 6.
Fissazione e versamento delle rendite per i cittadini italiani

1. I cittadini italiani residenti in Italia o in qualunque altro
Stato all'infuori della Svizzera, che abbiano diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera in base alla presente Convenzione, ne faranno domanda alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Questa domanda dovra' essere redatta su un modulo ufficiale. Il predetto Istituto esaminera' i dati forniti dal richiedente, in quanto occorra li fara' completare e trasmettera' all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra la domanda col certificato d'assicurazione rilasciato dalle autorita' svizzere al momento dell'iscrizione dell'interessato all'assicurazione svizzera e ogni eventuale altro documento.
2. Le rendite che la Confederazione svizzera s'impegna a versare ai
cittadini italiani in conformita' della presente Convenzione saranno calcolate, allorquando essi non risiedano in Svizzera, dall'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra. Questo pronunziera' una decisione di rendita, di cui dara' comunicazione in doppio esemplare all'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma, che, a sua volta, trasmettera' una copia della, decisione all'interessato.
3. Il pagamento delle rendite agli interessati sara' effettuato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Questo informera' immediatamente l'Ufficio centrale di compensazione di tutti i casi per i quali non e' stato possibile eseguire il pagamento.
4. Il predetto Istituto inviera', una volta l'anno a una data
stabilita d'intesa tra le autorita' italiane e quelle svizzere, all'Ufficio centrale di compensazione un documento ufficiale attestante che le persone per le quali l'Istituto stesso e' stato incaricato di versare le rendite sono ancora in vita. Questo certificato sara' rilasciato dalle competenti autorita' comunali, se si tratta di cittadini italiani residenti in Italia, e dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari italiane se si tratta di cittadini italiani residenti fuori dei territori italiani e svizzeri.
5. Lo stesso Istituto comunichera' inoltre, di volta in volta,
all'Ufficio centrale di compensazione tutti i fatti (decesso, matrimonio, ecc.) che modifichino o facciano cessare il diritto alla rendita dei beneficiari italiani residenti in Italia o in qualunque altro Stato all'infuori della Svizzera.

Art. 7

Art. 7.
Richiesta di pensione per i cittadini svizzeri

1. I cittadini svizzeri aventi diritto a una pensione a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che non abbiano o non conservino la loro residenza in Italia, per ottenere la liquidazione delle pensioni loro spettanti o la prosecuzione del pagamento di quelle gia' ad essi liquidate, dovranno presentare domanda alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Tale domanda sara' redatta su un apposito modulo al quale dovranno essere allegati tutti i documenti abitualmente richiesti ai cittadini italiani.
2. Nel mese di dicembre di ogni anno i cittadini svizzeri che
beneficiano di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e che risiedono fuori d'Italia dovranno far pervenire alla Direzione generale del predetto Istituto un documento ufficiale attestante che il beneficiario della pensione e' ancora in vita.
3. Tutti i documenti, che non sono stati rilasciati dalle autorita'
competenti in Italia o da un'autorita' comunale, cantonale, diplomatica o consolare svizzera, dovranno essere vistati dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari italiane.

Art. 8

Art. 8.
Trasferimento delle pensioni o rendite

Il trasferimento delle pensioni o rendite a carico delle
assicurazioni italiana o svizzera, avra' luogo conformemente agli accordi in questa materia in vigore tra i due Stati al momento del trasferimento.

Art. 9

Art. 9.
Trasmissione, contenuto e portata, della domanda di trasferimento in favore dei cittadini italiani

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale raccogliera' le
domande di trasferimenti dei contributi versati all'assicurazione svizzera dai cittadini italiani e le trasmettera' una volta l'anno, di regola entro la fine del mese di agosto, all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra.
2. Di norma, le domande di trasferimento dovranno riguardare i
contributi versati dai cittadini italiani che hanno assolto per l'ultima volta l'obbligo di contribuzione nel penultimo anno precedente a quello della domanda di trasferimento. Le richieste di trasferimento che comprendono contributi versati nell'anno precedente a quello della domanda saranno consentite solo se si tratti di assicurati che presumibilmente non verseranno piu' contributi all'assicurazione svizzera.
3. Nella domanda di trasferimento saranno indicati i nomi dei
cittadini italiani i cui contributi dovranno essere trasferiti; alla stessa sara' allegato il certificato di assicurazione rilasciato dall'assicurazione svizzera per ciascuno di detti cittadini. Qualora sia impossibile trasmettere il certificato di assicurazione, nella domanda di trasferimento sara' almeno indicato il numero assegnato all'assicurato all'atto, della sua prima iscrizione all'assicurazione. A tale scopo l'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra trasmettera' alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elenchi contenenti i dati dei certificati di assicurazione concernenti cittadini italiani.
4. L'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra accertera'
l'importo dei contributi versati da ogni cittadino italiano che richiede il trasferimento dei contributi; esso comunichera' per iscritto detti importi alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e procedera', entro la fine dell'anno, al trasferimento dei contributi, coi relativi interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, per il tramite del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, secondo gli accordi che dovranno essere conclusi in questa materia e che saranno in vigore al momento del trasferimento.

Art. 10

Art. 10.
Rimborso dei contributi ai cittadini svizzeri

1. I cittadini svizzeri presenteranno la domanda di rimborso dei
contributi versati, prevista dall'art. 4: , secondo paragrafo, della presente Convenzione, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Di norma, la domanda di rimborso dovra' essere presentata allorche' sia venuto a cessare l'obbligo di partecipazione all'assicurazione italiana.
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' i
contributi, con i relativi interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, direttamente ai cittadini svizzeri. Se il cittadino svizzero non risiede in Italia, il trasferimento di detti contributi avra' luogo secondo gli accordi finanziari in vigore al momento del trasferimento tra l'Italia e lo Stato in cui risiede il cittadino svizzero.

Art. 11

Art. 11.
Restituzione dei contributi trasferiti o rimborsati procedura

1. Se un cittadino italiano, che ha gia' ottenuto il trasferimento dei contributi e che non avrebbe pertanto piu' diritto alle rendite della assicurazione svizzera, presenta tuttavia domanda di rendita alle autorita' svizzere, le autorita' stesse ne informeranno l'Istituto nazionale della previdenza sociale chiedendogli di restituire i contributi trasferiti. Se detto Istituto consente alla restituzione dei contributi trasferiti, l'Ufficio centrale di compensazione procedera' alla compensazione tra l'ammontare dei contributi da restituire, maggiorati degli interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, d'una parte, e le rendite e i contributi da trasferire in Italia, dall'altra. Lo stesso Ufficio informera' l'Istituto dell'avvenuta compensazione.
2. Se un cittadino svizzero che ha gia' ottenuto il rimborso dei
contributi e che non avrebbe pertanto piu' diritto alle pensioni della assicurazione italiana, presenta tuttavia domanda di pensione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso gli richiedera' la restituzione dei contributi rimborsati, maggiorati degli interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo.

Art. 12

Art. 12.
Commissione consultiva mista

1. Una Commissione consultiva mista sara' incaricata di provvedere alla corretta applicazione della presente Convenzione. Essa potra' a tale scopo esaminare ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e potra' presentare, all'occorrenza, proposta ai Governi dei due Stati.
2. La Commissione si riunira', a domanda dell'uno o dell'altro
Governo, sia in Italia sia in Svizzera. Essa sara' composta, in numero pari, di rappresentanti delle amministrazioni interessate dei due Stati. Ciascuna delegazione potra' farsi assistere da esperti.
3. La Commissione stabilira' direttamente la propria organizzazione
e il metodo di lavoro. Essa potra' corrispondere direttamente con le amministrazioni italiane o svizzere interessate.

Art. 13

Art. 13.
Collaborazione amministrativa

1. Tanto le autorita' italiane quanto quelle svizzere, incaricate dell'applicazione della presente Convenzione, si presteranno vicendevolmente e gratuitamente i loro buoni uffici agli effetti di detta applicazione.
2. Le amministrazioni competenti dei due Stati stabiliranno, di
comune accordo e, se del caso, sentito la Commissione consultiva mista, le disposizioni particolari che si rendessero necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 14

Art. 14.
Reclami

I cittadini italiani o svizzeri che abbiano da proporre reclami in ordine all'applicazione della presente Convenzione si rivolgeranno Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna.

Art. 15

Art. 15.
Osservanza dei termini

1. Le istanze presentate presso gli enti assicuratori di uno dei
due Stati valgono anche quali istanze presentate presso gli enti assicuratori dell'altro Stato.
2. I ricorsi che devono essere presentati entro un determinato
termine ad una autorita' competente in materia di assicurazione sociale di uno dei due Stati saranno considerati ricevibili, anche se presentati entro tale termine a un corrispondente ufficio dell'altro Stato. Tale ufficio deve inviare senza indugio il ricorso all'autorita' competente.

Art. 16

Art. 16.
Modificazioni nelle legislazioni degli Stati contraenti

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma e l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali a Berna si terranno di mano in mano informati sulle modificazioni intervenute nella legislazione concernente le assicurazioni sociali del loro Stato.
2. Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Stati per l'applicazione della presente Convenzione nel proprio territorio saranno comunicate alle supreme autorita' amministrative dell'altro Stato.

Art. 17

Art. 17.
Esenzioni varie

Tutti gli atti, documenti e altre scritture che devono essere
prodotti in base alla presente Convenzione sono esenti dall'obbligo del visto o della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari, salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione.

Art. 18

Art. 18.
Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione, il cui originale e' redatto in lingua francese e italiana, entrera' in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratificazione, con effetto dal 1 gennaio 1948. Gli istrumenti di ratificazione saranno scambiati, appena possibile, a Roma.
2. La presente Convenzione sara' valida fino al 31 dicembre 1950 e si considerera' rinnovata tacitamente di anno in anno qualora essa non sia denunciata di una delle due parti tre mesi prima della scadenza del termine originale o rinnovato.

Art. 19

Art. 19.
Diritti acquisiti

La denuncia della Convenzione non pregiudichera' gli interessati
per quanto concerne:
a) le rendite il cui diritto sia maturato prima della cessazione della presente Convenzione;
b) il trasferimento o il rimborso dei contributi versati prima
della cessazione della presente Convenzione.
In fede di che, i plenipoteniziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Berna, il 4 aprile 1949.

Per l'Italia
E. REALE

Per la Svizzera
A. SAXFR
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1950
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - MARAZZA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Convenzione-Atto finale

Atto finale





I Governi italiano e svizzero, animati dal desiderio di conchiudere
una Convenzione in materia di assicurazioni sociali, hanno designato a tal fine rispettivamente quali loro rappresentanti:
Il Governo svizzero:
il signor A. Saxer, direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, Presidente della delegazione svizzera, il signor H. ((Rothmund)) , capo della Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna,
il signor P. ((Binswanger)) , caposezione presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna,
il signor A. ((Schlanser)) ,caposezione presso l'Ufficio federale della industria delle arti e mestieri e del lavoro a Berna,
il signor. R. ((Buhrer)) ,giurista presso il Dipartimento politico federale a Berna,
il signor J. C. de Bavier, addetto presso la Legazione di Svizzera a Roma,
Il Governo italiano:
il signor Egidio Reale, Inviato straordinario e Ministro
plenipotenziario d'Italia, in Svizzera,
il signor C. Carloni, capo-divisione presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
il signor R. Cerchione, viceconsole.
All'atto di firmare la Convenzione i plenipotenziari sottoscritti si sono accordati sulle seguenti dichiarazioni che formano parte integrante della Convenzione.




L.

1. A richiesta della delegazione italiana, la, delegazione svizzera
dichiara che in Svizzera l'assicurazione contro le malattie e' disciplinata dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 13 giugno 1911 (legge base), la quale lascia ai Cantoni la competenza di introdurre sul loro territorio l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. La Confederazione si limitata ad assegnare sovvenzioni alle casse riconosciute. I lavoratori italiani occupati in Svizzera non sono esclusi dall'assicurazione facoltativa ed obbligatoria contro le malattie e godono i medesimi diritti dei cittadini svizzeri.
La delegazione italiana, prendendo atto di tali dichiarazioni,
riserva al Governo italiano la facolta' di ritornare sull'oggetto non appena la legislazione federale avra' introdotto il principio dell'obbligatorieta' dell'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi.
2. A richiesta della delegazione svizzera, la delegazione italiana dichiara che la legislazione italiana sulle assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi non fa alcuna discriminazione tra gli assicurati italiani e quelli svizzeri riguardo sia ai contributi sia alle prestazioni.

II

1. Le delegazioni svizzera e italiana constatano:
a) che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia riguardo
all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni sono regolati dalla Convenzione internazionale del 1925) (n. 19) concernente la parita' di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro (Convenzione ratificata dall'Italia il 15 marzo 1928 e dalla Svizzera il 1 febbraio 1929);
b) che i lavoratori italiani, vittime di un infortunio assicurato
in Svizzera, conservano il loro diritto alle prestazioni dopo il loro ritorno in Italia qualora l'autorizzazione di farsi curare in Italia sia stata loro accordata anticipatamente dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna, e cio' per tutta la durata autorizzata da (letto Istituto.
2. La delegazione svizzera non vedendo la possibilita' di
rinunciare alla riduzione del 25 per cento prevista nell'art. 90 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, la delegazione italiana riserva al Governo italiano la facolta' di ritornare su tale oggetto non appena la legislazione italiana avra' introdotto il principio della copertura del rischio degli infortuni non professionali.

III.

Le delegazioni svizzera e italiana constatano in materia di
assicurazione contro la disoccupazione:
1) che il trattamento dei lavoratori italiani stabilitisi in
Svizzera nonche' dei lavora tori svizzeri stabilitisi in Italia e' prescritto dall'art. 3 della Convenzione internazionale adottata a Washington dalla Conferenza internazionale del lavoro (1919) e dalla dichiarazione di Roma del 9 febbraio 1927;
2) che, di conseguenza, qualora le condizioni richieste dalla
legislazione federale o italiana siano adempite, non e' fatta alcuna discriminazione in Svizzera o in Italia tra i lavoratori svizzeri e i lavoratori italiani.

IV.

A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera
dichiara che in materia di assegni familiari, solo la concessione di assegni ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna e' regolata dalla legislazione federale. Per contro in alcuni Cantoni e in diversi gruppi professionali i salariati fruiscono di assegni familiari in virtu' della legislazione cantonale o di accordi tra le organizzazioni di datori di lavoro e d'impiegati od operai.
La delegazione italiana riserva al Governo italiano la facolta' di ritornare sull'oggetto allorquando la Confederazione avra' legiferato in questa materia.

V.

1. Le delegazioni svizzera e italiana constatano che in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non e' stato loro possibile di addivenire ad un'intesa quanto all'equivalenza delle legislazioni svizzera e italiana ai sensi degli articoli 18, terzo capoverso, e 40 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946.
La delegazione italiana fa ogni riserva in favore del Governo
italiano quanto alla facolta', di ritornare sull'oggetto non appena la legislazione italiana concernente tale materia avra' fornito nuovi elementi riguardanti l'equivalenza.
2. La delegazione italiana avendo domandato che rendite transitorie
siano concesse ai cittadini italiani in Svizzera, la delegazione svizzera dichiara di non poter accettare tale domanda, in quanto le rendite transitorie sono riservate dalla legge svizzera ai soli cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.
La delegazione italiana esprime il desiderio che indennita' uniche o periodiche siano accordate dalle fondazioni "Pro Senectute", "Pro Juventut" o altra, ai cittadini italiani nell'indigenza domiciliati in Svizzera (vecchi, vedove, orfani), che non hanno alcun diritto ad una rendita.
3. A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera,
precisa che per agevolazione uell'"assicurazione facoltativa" ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del 4 aprile 1949 relativa alle assicurazioni sociali essa intende principalmente:
a) che il Governo italiano non frapponga alcun ostacolo
all'applicazione delle prescrizioni federali relative all'assicurazione facoltativa, per quanto dette prescrizioni concernono i cittadini svizzeri abitanti in Italia;
b) che il Governo italiano incoraggi, nella misura del possibile,
le autorita' fiscali e i datori di lavoro italiani a rilasciare ai cittadini svizzeri assicurati facoltativamente le attestazioni che le autorita' diplomatiche o consolari svizzere potessero domandare a detti cittadini al fine di applicare l'assicurazione facoltativa.

VI.

La delegazione italiana avendo proposto che i Governi svizzero e
italiano s'impegnino ad applicare in materia di assicurazioni sociali ai cittadini svizzeri in Italia e ai cittadini italiani in Svizzera il regime di cui beneficiano o beneficeranno in avvenire i cittadini della nazione piu' favorita, la delegazione svizzera dichiara di non poter accettare, nello stato attuale, siffatta domanda.

VII.

Le delegazioni italiana e svizzera sono d'accordo che la
Convenzione conchiusa il 4 aprile 1949 relativa alle assicurazioni sociali si applica, con riserva delle dichiarazioni precedenti fatte dalla delegazione italiana parimente a tutti gli atti legislativi e a tutte le ordinanze che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nell'art. 1 di detta Convenzione.

Fatto a Berna in duplice esemplare il 4 aprile 1943.



Per l'Italia
EGIDIO REALE

Per la Svizzera
A. SAXER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA