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Avocazione allo Stato del materiale artistico, storico e bibliografico recuperato in Germania e restituito allo Stato italiano dal Governo militare alleato.

Art. 1.


Le opere d'interesse artistico, storico e bibliografico, che nel periodo dal 1 gennaio 1936 all'8 maggio 1945 furono trasferite in proprieta' e a qualsiasi titolo allo Stato germanico, a personalita' politiche del regime nazista o a sudditi germanici e delle quali il Governo italiano ha ottenuto la restituzione da parte del Governo militare alleato in Germania, sono acquisite al patrimonio artistico, storico e bibliografico dello Stato e conservate in musei o biblioteche pubbliche.