Avocazione allo Stato del materiale artistico, storico e bibliografico recuperato in Germania e restituito allo Stato italiano dal Governo militare alleato.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le opere d'interesse artistico, storico e bibliografico, che nel periodo dal 1 gennaio 1936 all'8 maggio 1945 furono trasferite in proprieta' e a qualsiasi titolo allo Stato germanico, a personalita' politiche del regime nazista o a sudditi germanici e delle quali il Governo italiano ha ottenuto la restituzione da parte del Governo militare alleato in Germania, sono acquisite al patrimonio artistico, storico e bibliografico dello Stato e conservate in musei o biblioteche pubbliche.
Art. 2.
Non e' ammessa azione per la rivindicazione o per conseguire eventuali indennizzi da parte degli enti, degli istituti pubblici, o dei privati, che avevano effettuato, a qualsiasi titolo, la cessione delle opere di cui all'articolo precedente, a favore delle autorita', o dei sudditi germanici.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 1950
EINAUDI DE GASPERI - GONELLA SFORZA - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI