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Aumento del limite di valore stabilito dall'art. 2397 del Codice civile per la scelta dei componenti del Collegio sindacale.

Articolo unico.



Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile, per la scelta dei componenti del Collegio sindacale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, e' elevato a cinquanta milioni di lire.