Aumento del limite di valore stabilito dall'art. 2397 del Codice civile per la scelta dei componenti del Collegio sindacale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile, per la scelta dei componenti del Collegio sindacale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, e' elevato a cinquanta milioni di lire.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950
EINAUDI DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI