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Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei caduti sui lavori di bonifica dei campi minati.

Art. 1.


Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, e' esteso, con le mobilita' e nei limiti fissati nel decreto stesso, alla traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei caduti in operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, nonche' di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, in qualunque tempo eseguite.