Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei caduti sui lavori di bonifica dei campi minati.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, e' esteso, con le mobilita' e nei limiti fissati nel decreto stesso, alla traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei caduti in operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, nonche' di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, in qualunque tempo eseguite.
Art. 2.
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Commissariato generale per le onoranze ai caduti entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del decesso, qualora questo avvenga successivamente.
Art. 3.
Alla spesa di L. 2.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte a carico delle somme inscritte nel capitolo 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50.
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI