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Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette.

Art. 1.


Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949.