Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949.
Art. 2.
E' autorizzata, fino a tutto il 31 dicembre 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra, liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 agosto 1949
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI