Provvidenze in favore della stampa.
Art. 1.
L'imposta generale sull'entrata non si applica sulle fatture rilasciate da stabilimenti tipografici per la composizione e la stampa dei giornali e di altri periodici aventi carattere politico o sindacale o culturale.
Gli atti e contratti per la composizione e la stampa dei giornali quotidiani e periodici di cui al comma precedente, ove siano soggetti a registrazione, scontano l'imposta fissa di registro.