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Provvidenze in favore della stampa.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'imposta generale sull'entrata non si applica sulle fatture rilasciate da stabilimenti tipografici per la composizione e la stampa dei giornali e di altri periodici aventi carattere politico o sindacale o culturale.
Gli atti e contratti per la composizione e la stampa dei giornali quotidiani e periodici di cui al comma precedente, ove siano soggetti a registrazione, scontano l'imposta fissa di registro.

Art. 2.


Le facilitazioni a favore dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di carta in rotoli di produzione nazionale per giornali quotidiani indirizzati alle rispettive amministrazioni, o per loro conto, alle Unioni editori giornali, gia' previste dalla sospesa tariffa eccezionale numero 422 P.V., vengono ristabilite a favore dei predetti trasporti, prescindendo dalla condizione della provenienza nazionale della merce.
E' concessa la riduzione del 50 per cento sull'importo degli abbonamenti ordinari di qualsiasi chilometraggio per gli ispettori dei giornali quotidiani limitatamente a due abbonamenti per ogni quotidiano.
E' ripristinata la tariffa di lire una, gia' prevista dal decreto legislativo 21 gennaio 1946, n. 6, per la spedizione degli estratti conto delle Amministrazioni dei giornali quotidiani e periodici di cui all'art. 1 e per le cedole di commissione libraria indirizzate alle Amministrazioni dei quotidiani medesimi.
Le prenotazioni e gli abbonamenti alle conversazioni interurbane per conto dei quotidiani, nonche' i canoni di abbonamento per comunicazioni telegrafiche a mezzo di telescriventi per conto dei quotidiani sono esenti dagli aumenti disposti dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 189, e successivi.

Art. 3.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1949
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - GONELLA - CORBELLINI - JERVOLINO - LOMBARDO - BERTONE Visto, il Guardasigilli: GRASSI