Proroga delle disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.
Art. 1.
L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, e' prolungata a tutto il 31 dicembre 1950.
L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.