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Proroga delle disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, e' prolungata a tutto il 31 dicembre 1950.
L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.

Art. 2.


L'armatore di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, prima della scadenza di un triennio dalla data, della loro messa in esercizio, e' tenuto a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse di cui abbia goduto l'esenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, Sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - SARAGAT - VANONI - PELLA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI