N NORME. red.it

Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.

Art. 1.


Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941 n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1949.