Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941 n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1949.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - LOMBARDO - PELLA - SARAGAT Visto, il Guardasigilli: GRASSI