Aumento delle indennita' spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorita' giudiziarie.
Art. 1.
La misura delle indennita' spettanti ai testimoni indicati nell'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1923, numero 1043, e' elevata a lire 100 giornaliere.