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Aumento delle indennita' spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorita' giudiziarie.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



La misura delle indennita' spettanti ai testimoni indicati nell'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1923, numero 1043, e' elevata a lire 100 giornaliere.

Art. 2.


La misura dell'indennita' giornaliera, e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 27 del citato regio decreto, e' elevata rispettivamente a lire 200 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 300 per ogni giornata di soggiorno.

Art. 3.


La misura della indennita' chilometrica prevista dall'art. 2 del citato decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e' elevata a L. 4 a chilometro.

Art. 4.


Rimangono in vigore le attuali disposizioni non incompatibili con la presente legge.

Art. 5.


Le indennita' di cui agli articoli precedenti avranno la decorrenza dal 1 luglio 1948.

Art. 6.


Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, vengono destinate corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (5° provvedimento).

Art. 7.


La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - Visto, il Guardasigilli: GRASSI