Miglioramenti economici al clero congruato.
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1949 sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nei decreti legislativi 22 marzo 1945, n. 213, 1 aprile 1947, n. 272, e 22 gennaio 1948, n. 44, viene concesso un aumento temporaneo del cento per cento.
Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonche' degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.