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Miglioramenti economici al clero congruato.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A decorrere dal 1 gennaio 1949 sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nei decreti legislativi 22 marzo 1945, n. 213, 1 aprile 1947, n. 272, e 22 gennaio 1948, n. 44, viene concesso un aumento temporaneo del cento per cento.
Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonche' degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Art. 2.


A decorrere dal 1 gennaio 1949 la misura degli annui assegni e delle spese di officiatura stabilita per il clero del Pantheon dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1947, numero 1481, e' raddoppiata.

Art. 3.


All'onere derivante al bilancio dello Stato verra' fatto fronte con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1948-49 (ottavo provvedimento).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI