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Misura dell'indennita' militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 1.


A decorrere dal 1 aprile 1948 l'indennita' militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e' stabilita nella seguente misura lorda mensile:



L'indennita' mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie e' fissata nella misura di L. 1200 nette.