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Misura dell'indennita' militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A decorrere dal 1 aprile 1948 l'indennita' militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e' stabilita nella seguente misura lorda mensile:



L'indennita' mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie e' fissata nella misura di L. 1200 nette.

Art. 2.


La misura dell'indennita' militare e' ridotta:
di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;
di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.

Art. 3.


Le disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, dal 1 aprile 1948.

Art. 4.


Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal 40 provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI