N NORME. red.it

Proroga e modificazioni delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.



Il testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, e' cosi' modificato:
1) nell'art. 1 alle parole "con la reclusione da tre a dieci anni" sono sostituite le parole "con la reclusione da due ad otto anni";
2) nell'art. 2 alle parole "con la reclusione da due a dieci anni" sono sostituite le parole "con la reclusione da uno ad otto anni";
3) l'art. 5, comma secondo, e' sostituito dal seguente: "Se il fatto e' di lieve entita' la pena e' diminuita".((1))

AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1950, n. 1004 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del testo unico approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, e quelle degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952."

Art. 3.



Non e' punibile per i reati preveduti dal testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.((1))

AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1950, n. 1004 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del testo unico approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, e quelle degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952."

Art. 4.



Le disposizioni piu' favorevoli al reo, contenute nel testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e quelle piu' favorevoli contenute nel precedente art. 2 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, salvo, in entrambi i casi, che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.((1))

AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1950, n. 1004 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del testo unico approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, e quelle degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952."

Art. 5.


La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI