Proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi.
Art. 1.
Le disposizioni del testo unico approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, e quelle degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952.