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Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 1.


All'art. 3 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453:
e' sostituito il seguente:
"La Cassa riceve in deposito:
a) denaro;
b) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile;
c) titoli garantiti dallo Stato;
d) buoni del tesoro ordinari e poliennali;
e) buoni postali fruttiferi;
f) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Province e pubblici stabilimenti".