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Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


All'art. 3 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453:
e' sostituito il seguente:
"La Cassa riceve in deposito:
a) denaro;
b) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile;
c) titoli garantiti dallo Stato;
d) buoni del tesoro ordinari e poliennali;
e) buoni postali fruttiferi;
f) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Province e pubblici stabilimenti".

Art. 2.


Il limite stabilito nel terzo comma dell'art. 16, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nell'art. 45 del relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, e' elevato a lire cinquemila.
La disposizione del presente articolo, per quanto riguarda i depositi gia' costituiti, ha effetto dal 1 gennaio 1949.

Art. 3.


Il limite minimo stabilito dall'art. 6 del regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, per la liquidazione e il pagamento semestrale degli interessi dei depositi in numerario ed in effetti pubblici, e' elevato a lire cinquantamila.

Art. 4.


Per la restituzione dei depositi in numerario, per il pagamento degli interessi dei depositi e per i pagamenti relativi alle altre sue gestioni, la Cassa depositi e prestiti, su richiesta degli interessati, ha facolta' di avvalersi delle disposizioni del regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1739, e successive disposizioni.

Art. 5.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA D.L. 12 GENNAIO 1991, N. 6, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L.15 MARZO 1991, N. 80))

Art. 6.


Il secondo comma dell'art. 52 del regolamento approvato con, decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, e' modificato nel modo seguente:
"Non si fa luogo ad addebitamento della tassa di custodia per l'anno successivo a quello in cui e' stata presentata, per la restituzione del deposito, la domanda regolarmente documentata, quando gli effetti pubblici vengano ritirati entro il mese successivo a quello nel quale e' pervenuto in tesoreria l'ordine di restituzione".

Art. 7.


L'art. 15 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 328, sono sostituiti dal seguente:
"Il titolo legale a possedere necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunciato, in camera di consiglio, dal tribunale civile del luogo in cui la successione si e' aperta.
Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sara' pronunciato, parimenti in camera di consiglio, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso cui trovasi iscritto il deposito.
Quando pero' si tratta, di somma non superiore a lire centomila, o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi detta somma, la successione si prova nei modi stabiliti dagli articoli 298 e 299 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici, per la applicazione delle norme stabilite nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 299 del citato regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sono rispettivamente elevati a lire ventimila, a lire diecimila, a lire quattromila.
Ove pero' sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti, dovra' il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato nel primo e secondo comma, del presente articolo".

Art. 8.


La rappresentanza legale, la facolta' di riscuotere, quietanzare e di compiere altre operazioni su depositi degli istituti, enti, societa', si prova nei confronti della, Cassa dei depositi e prestiti, di regola, mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto, se prescritto, e di deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente.
Per gli istituti, enti, societa', soggetti all'obbligo della, iscrizione nel registro delle imprese, e per gli istituiti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, e' in facolta' della Cassa dei depositi e prestiti di accettare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'ufficio del registro delle imprese e dall'ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni su depositi, in base agli atti in vigore (depositati, e in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, societa', si trova nel libero esercizio dei propri diritti.
Sino a quando non entrino in funzione gli uffici del registro delle imprese, la Cassa dei depositi e prestiti potra' accettare, in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore depositati, trascritti, pubblicati.
Per le ditte ad unico proprietario, per le piccole imprese e per le societa' semplici, la legale rappresentanza ed i poteri di cui sopra, possono essere comprovati mediante un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, in cui dovra' essere fatto richiamo anche alla denunzia od agli atti giustificativi depositati, e si dichiari che la ditta o societa' si trova nel libero esercizio dei propri diritti.
La Direzione generale della Cassa, dei depositi e prestiti puo' consentire a favore di istituti, enti, societa' e ditte che chiedano di avvalersene, l'applicazione del regio decreto 13 aprile 1939, n. 669.

Art. 9.


Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti definitivi, con i quali le competenti autorita' giudiziarie ed amministrative, non si limitano a liberare il deposito dal vincolo cui e' sottoposto, ma indicano altresi' una determinata persona alla quale per il titolo ivi specificato deve essere fatta la restituzione, sono senz'altro eseguibili da parte della Cassa dei depositi e prestiti che emettera' l'ordine di consegna od il mandato a favore della persona designata, salvo che vi si oppongano legali impedimenti.

Art. 10.


Il secondo comma dell'art. 101 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, e' sostituito dal presente articolo:
"La consegna degli effetti pubblici, a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo, puo' essere autorizzata dalla Intendenza di finanza, presso cui e' iscritto il relativo deposito purche' il valore nominale degli effetti pubblici, da spedire, non ecceda le lire ventimila e gli interessati, nella corrispondente domanda a firma autenticata, dichiarino esplicitamente di assumersi il rischio e le spese dell'invio, mediante piego postale assicurato.
Il direttore generale potra', anche con effetto continuativo, autorizzare le Intendenze di finanza, per speciali circostanze, nei modi e con le cautele che credera' di adottare, a consentire la trasmissione da una tesoreria ad un'altra, di effetti pubblici depositati eccedenti il valore nominale di lire ventimila.
Le norme di cui ai due commi precedenti valgono anche per la consegna delle cedole o di altri recapiti, da ritirarsi nella loro specie dagli interessati".

Art. 11.


E' in facolta' della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e dei dipendenti uffici periferici, di rilasciare, su domanda delle parti interessate, attestazioni di atti prodotti presso di essi, al fine di poter sostituire la documentazione occorrente per operazioni richieste presso altri uffici della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 12.


Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorita' giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilita' dei depositi, per avere efficacia nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere portato a conoscenza dell'ufficio depositario, mediante notifica per ufficiale giudiziario o presentazione di copia autentica.

Art. 13.


La decadenza, per qualsiasi motivo, negli aventi diritto o nelle persone legalmente autorizzate o delegate, della facolta' di riscuotere somme o di ritirare titoli valori, deve essere notificata alla Cassa dei depositi prestiti a termine e nelle forme di legge.
Sono validi i pagamenti di titoli e valori che la Cassa avesse eseguito anteriormente alla notifica di cui al precedente comma.
Le norme anzidette, in quanto applicabili, hanno efficacia anche nei riguardi di altre operazioni da compiersi dalla Cassa.

Art. 14.


All'art. 237 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n 1058, sostituito il seguente:
"Le riscossioni del numerario ed il ricevimento dei titoli sono eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria, provinciale in base ad ordini emessi, secondo i casi, dalla Direzione generale o dalla Intendenza di finanza, e firmati, rispettivamente, dal direttore generale o dall'intendente di finanza.
I pagamenti del numerario e la restituzione dei titoli sono parimenti eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale, in base a mandati od ordini firmati dal direttore generale e dal direttore capo della ragioneria e vistati dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, se emessi dalla Direzione generale, e dall'intendente e dal direttore di ragioneria, se emessi dalle Intendenze di finanza".

Art. 15.


E' abrogata qualsiasi disposizione che sia in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI