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Abrogazione degli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativi alla esclusione dei cittadini italiani di nazionalita' non italiana dei territori annessi, dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

Art. 1.


Sono abrogati gli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.