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Concessione di un contributo straordinario a favore di alcuni enti portuali.

Art. 1.


E' autorizzata la spesa di L. 16.747.844 per la concessione di un contributo straordinario a favore degli enti portuali di cui all'articolo seguente, che, in relazione al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, hanno assunto in servizio alcuni elementi gia' dipendenti dalla Azienda magazzini generali di Fiume.