Concessione di un contributo straordinario a favore di alcuni enti portuali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 16.747.844 per la concessione di un contributo straordinario a favore degli enti portuali di cui all'articolo seguente, che, in relazione al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, hanno assunto in servizio alcuni elementi gia' dipendenti dalla Azienda magazzini generali di Fiume.
Art. 2.
La somma suddetta sara' cosi' ripartita: L. 6.000.000 all'Ente autonomo del porto di Napoli; L. 10.000.000 al Consorzio autonomo del porto di Genova; L. 747.844 all'Azienda dei mezzi meccanica del porto di Savona.
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio della spesa del Ministero della marina mercantile.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1949
EINAUDI
Da GASPERI - SARAGAT - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI