Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonche' determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo.
Art. 1.
La esenzione dal diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa 564 et 564-bis) all'atto della, loro importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge 29 luglio 1948, n. 1083, ha effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre 1949.