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Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato.

Art. 1.


I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 594; 12 novembre 1947, n. 1590; e 9 aprile 1948, n. 445, sono ratificati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98.
La sospensione della riscossione del diritto di licenza sul carbone fossile e sul carbone coke (voce della tariffa doganale 564 et 564-bis) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, prevista dai decreti legislativi di cui al precedente comma, ha effetto anche per il periodo 1°, luglio-31 dicembre 1948.