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Aumento dei canoni demaniali e del sovracanoni dovuti agli Enti locali.

Art. 1.



L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato. ((1))
E' in facolta' dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla revisione effettuata o da effettuarsi a termini dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24.
L'aumento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, gia' decuplicati dal 1 gennaio 1947 per effetto del succitato decreto. ((1))
Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei commi precedenti.
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."