Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore.
Art. 1.
Le tariffe A, B, C ed E allegate al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, e relative alle tasse di circolazione sugli autoveicoli, sono sostituite dalle tariffe A, B, C ed E, allegate alla presente legge e vistate dal Ministro per le finanze.
Gli autobus sono soggetti alla tassa di circolazione prevista dalla tabella allegato BB, la quale sostituisce, per questi autoveicoli, la tariffa allegato B al decreto legislativo sopra citato.