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Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le tariffe A, B, C ed E allegate al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, e relative alle tasse di circolazione sugli autoveicoli, sono sostituite dalle tariffe A, B, C ed E, allegate alla presente legge e vistate dal Ministro per le finanze.
Gli autobus sono soggetti alla tassa di circolazione prevista dalla tabella allegato BB, la quale sostituisce, per questi autoveicoli, la tariffa allegato B al decreto legislativo sopra citato.

Art. 2.


La circolazione dei velocipedi provvisti di motore ausiliario avente cilindrata fino a cm cubi 50 e dei motocicli leggeri, provvisti di motore avente cilindrata oltre i cm cubi 50 e non superiore a cm cubi 125, e' soggetta alla tassa nella misura di cui alla tabella allegato AA.
La circolazione dei motofurgoncini leggeri, provvisti di motore avente le caratteristiche di cui al precedente comma, e' soggetta alla tassa stabilita dalla tariffa allegato D al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058.
Per i velocipedi a motore, i motocicli leggeri ed i motofurgoncini leggeri gia' in circolazione alla data del 1 gennaio 1949, la tassa come sopra determinata dovra' essere corrisposta entro il 31 marzo 1949.

Art. 3.


Il pagamento della tassa di cui al precedente art. 2 deve essere effettuato prima che il motoveicolo entri in circolazione, presso gli uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia, i quali rilasciano l'ordinario disco-contrassegno in uso per i motocicli.
Il disco-contrassegno deve contenere l'indicazione del numero di individuazione del motore del motoveicolo.
Per i motoveicoli di cui all'art. 2 e' data facolta' al Ministro per le finanze di istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco-contrassegno.

Art. 4.


Chiunque e' sorpreso a circolare con i velocipedi a motore o con i motoveicoli leggeri di cui all'art. 2 senza aver effettuato il pagamento delle tasse previste dallo stesso articolo incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa.
Per quanto non contemplato dal presente articolo ed in particolare per ogni altra trasgressione o disposizione non richiamata, per l'accertamento delle contravvenzioni e per la definizione delle controversie, si applicano le norme vigenti per le tasse di circolazione sugli autoveicoli, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, a successive modificazioni.

Art. 5.


L'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e' sostituito dal seguente:
(("Con effetto dal 1 gennaio 1952 il provento delle tasse di circolazione e' versato ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate. In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro per il tesoro sara' quadrimestralmente provvedute ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi. Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sara' ripartito a favore delle province, per meta' in proporzione della superficie e per l'altra meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna provincia")). ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 9 febbraio 1952, n. 49 ha disposto (con l'art. 19) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.

Art. 6.


Il n. 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, riportato nell'art. 14 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283, e' modificato come segue:
"1) Gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente delle Sue Case Civile e Militare".

Art. 7.


((La tassa fissa per la circolazione di prova stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, e successive modificazioni, e' elevata a lire 40.000 per le autovetture, gli autocarri e rimorchi; ai lire 6000 per i motocicli, le motocarrozzette, i motocarri, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere ed i motofurgoncini leggeri; a lire 3000 per gli autoscafi. Per i velocipedi provvisti di motore ausiliario, avente cilindrata fino a centimetri cubi 50, la predetta tassa e' stabilita nella misura di lire 3000, non suscettibile dell'abbuono del 60 per cento, previsto dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni)). ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 9 febbraio 1952, n. 49 ha disposto (con l'art. 19) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.

Art. 8.


L'abbuono del 60 per cento stabilito dall'art. 4, lettera a) del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, a favore degli autoveicoli a solo, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei rimorchi che abbiano una portata non superiore a chilogrammi 350 e' abrogato.

Art. 9.


((Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri, pure, nuovi di fabbrica, muniti di regolare foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' soggetto ad una tassa fissa di lire 2000 da corrispondersi presso il competente ufficio esattore dell'Automobile Club d'Italia, per ogni singolo trasporto, dietro esibizione del relativo foglio di via, sul quale debbono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate)). ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 9 febbraio 1952, n. 49 ha disposto (con l'art. 19) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.

Art. 10.


Le autovetture nuove di fabbrica di produzione nazionale adibite al trasporto di persone sono esentate dalla tassa di circolazione per un semestre a decorrere dalla data della prima immatricolazione.
Il periodo di esenzione e' ragguagliato a tre bimestri compreso quello dell'entrata in circolazione.
Le autovetture ammesse al predetto beneficio per poter circolare nel periodo di esenzione debbono munirsi, mediante il pagamento del diritto fisso di L. 50, di un apposito disco-contrassegno, che sara' istituito con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 11.


Il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa stabilita per l'esclusivo trasporto di cose, previsto dagli articoli 27 e 28 del regio decreto "iO dicembre 1923, n. 3283, e' autorizzato dall'autorita' politica, ai fini dell'ordine pubblico, con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni.
L'autorizzazione e' subordinata al nulla osta dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, provveduto ad accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato nella domanda, rilascia il certificato, previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 184 della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604.

Art. 12.


Rimane in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse di circolazione non incompatibile con quelle della presente legge.
Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 gennaio 1949
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Allegato-Tariffe

TARIFFA A.

((Motocicli Motocarrozzette Parte di provvedimento in formato grafico))



TARIFFA AA.
((Velocipedi con motore ausiliario Motocicli leggeri Motocarrozzette leggere Parte di provvedimento in formato grafico))


TARIFFA B

AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE


((Parte di provvedimento in formato grafico))



TARIFFA BB.

AUTOBUS ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE


((Parte di provvedimento in formato grafico))



TARIFFA C.

AUTOSCAFI AD USO PRIVATO


((Parte di provvedimento in formato grafico))


TARIFFA E.

RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE


((Parte di provvedimento in formato grafico))
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 9 febbraio 1952, n. 49 ha disposto (con l'art. 19) che la
modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.