Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari. (041U0176)
Art. 1.
Il Monte-pensioni per gli insegnanti elementari ha personalita' giuridica ed ha sede in Roma. Esso provvede alle pensioni ed alle indennita' a favore degli insegnanti delle scuole pubbliche elementari e delle altre categorie di iscritti indicate negli articoli 6 e 7 del presente Ordinamento e delle loro vedove e dei loro orfani.
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse del Monte-pensioni.
La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione del Monte-pensioni spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, il Monte-pensioni e' considerato come amministrazione dello Stato.