Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari. (041U0176)
Art. 21.
Le disposizioni dei precedenti articoli dal 18 al 20, concernenti i contributi dovuti al Monte-pensioni dal 1° gennaio 1942-XX in poi, entrano in vigore dalla data medesima, ferme restando nei riguardi dei contributi dovuti fino al 31 dicembre 1941-XX, le disposizioni del Testo unico approvato con R. decreto 23 marzo 1931-IX, n. 707.