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Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi. (040U0653)

Art. 21.



I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire alla Cassa tutte le notizie e i documenti che loro sono richiesti per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Sono esenti dalle tasse di registro e di bollo gli atti e i documenti che possono occorrere alla Cassa, ai datori di lavoro e ai lavoratori per l'applicazione della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (9)


La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.