Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi. (040U0653)
Art. 1.
Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'art. 4 della presente legge, e' dovuta:
a) per i primi due mesi una indennita' mensile pari alla retribuzione;
b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennita' mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.
L'indennita' di cui alla lettera a) non puo' essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilita' della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a piu' richiami eccedenti i due mesi.
In favore degli impiegati suindicati sara' continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' o vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia.
Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianita'.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 2.
Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 4, che abbiano la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e quelli che, per contratto collettivo di lavoro, o norme equiparate o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.
Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze di carattere eccezionale, si siano arruolati volontariamente anche per anticipazione di leva, nonche':
a) gli ascritti a ferma minima di terzo grado;
b) i riformati;
c) coloro che siano stati dispensati dall'adempiere gli obblighi di leva, perche' residenti all'estero e siano rientrati in patria dopo il compimento del 32° anno;
i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 3.
Per provvedere al trattamento previsto dall'art. 1 e' istituita, presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed e' posto a carico dei datoti di lavoro l'obbligo del versamento, a favore di essa, di un contributo che e' determinato, modificato, o sospeso, sentito il Comitato di cui all'art. 23, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso e' fissato in una aliquota percentuale della retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al seguente articolo.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 4.
Sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione e dei professionisti e artisti, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, numero 1825, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico un trattamento equivalente o superiore a quello previsto dal detto decreto per il caso di richiamo alle armi, nonche' gli enti cooperativi, anche di fatto, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attivita' retribuita presso gli enti stessi.
Il contributo e' dovuto anche per il personale femminile avente qualifica impiegatizia.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 5.
In caso di cessazione completa dell'attivita' dell'azienda, ai dipendenti non sara' continuato il trattamento previsto all'art.
1.
In caso di fallimento del titolare, il diritto al trattamento predetto ha termine con la data di chiusura del fallimento.
((9))
In caso di fallimento del titolare, il diritto al trattamento predetto ha termine con la data di chiusura del fallimento.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 6.
La retribuzione inerente all'impiego ai fini della determinazione dei contributi e delle indennita' previsti dall'art. 1 e' costituita, oltre che dallo stipendio, da tutte le indennita' continuative di ammontare determinato, dalle provvigioni, dai premi di produzione e dalle partecipazioni agli utili, ed in genere da tutti gli elementi considerati costitutivi della retribuzione dai contratti collettivi di lavoro; se il dipendente e' rimunerato in tutto o in parte a provvigione, con premi di produzione o partecipazione, l'indennita' stessa e' calcolata in base ai criteri fissati nell'ultimo capoverso dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825.
Il trattamento economico militare comprende lo stipendio o la paga, il supplemento di servizio attivo o la sovrapaga, l'aggiunta di famiglia o l'indennita' di caroviveri, escluso ogni altro assegno o indennita'.
Per la determinazione del trattamento militare sara' approvata dal Comitato, di cui all'art. 23, apposita tabella, da compilarsi avendo riguardo alle misure degli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrapaghe, aggiunta di famiglia o indennita' di caroviveri, vigenti per gli ufficiali e sottufficiali e per gli appartenenti alle Forze armate il cui trattamento sia superiore a quello dovuto ai soldati e graduati del Regio esercito.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 7.
I contributi dovuti alla Cassa e le indennita' previsti dalla presente legge, si prescrivono entro due anni con decorrenza, per i contributi, dal giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati, e per le indennita' dalla fine del richiamo.
La prescrizione delle indennita' e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o in seguito a disposizione dell'Ispettorato corporativo.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 8.
Le indennita' previste dall'art. 1 della presente legge sono pagate dai datori di lavoro all'impiegato per conto della Cassa, che provvede al loro rimborso a norma degli articoli seguenti.
A cura del datore di lavoro e' trattenuta su di esse l'imposta di ricchezza mobile, in quanto dovuta, e il relativo importo e' versato all'Erario.
L'impiegato, con dichiarazione autenticata dall'autorita', militare da cui esso dipende o in altri modi consentiti dalla legge, puo' delegare altra persona per la riscossione delle indennita'.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 9.
Al versamento dei contributi, da farsi a norma del penultimo comma dell'articolo 1, per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia e altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa e alla corresponsione degli assegni familiari, a norma dello stesso comma, come al pagamento dei contributi relativi, si provvede in conformita' delle disposizioni vigenti.
I contributi a carico del lavoratore sono trattenuti sullo ammontare delle indennita' di richiamo ad esse spettanti.
I contributi a carico del datore di lavoro sono da questi addebitati alla Cassa e conteggiati a norma dell'art. 12.
Qualora l'impiegato non abbia diritto ad alcuna indennita' per essere il trattamento economico militare da esso goduto superiore alla retribuzione inerente all'impiego, e non provvede a rimettere la quota dei contributi a suo carico al datore di lavoro, questi limita il versamento dei contributi alla quota da esso dovuta.
Di conseguenza la misura delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia viene calcolata in rapporto ai contributi effettivamente versati e quella delle altre forme di previdenza suddette e proporzionatamente ridotta.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 10.
Per ottenere le indennita' gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento della autorita' militare o del podesta' attestante il richiamo e a presentare, ogni tre mesi, un certificato della stessa autorita' militare oppure del podesta' comprovante la loro permanenza in servizio militare e il grado rivestito.
Il datore di lavoro e' tenuto a pagare, per conto della cassa, le indennita', per un periodo di 90 giorni dalla data dell'ultimo certificato, alla scadenza del normale periodo di corresponsione delle retribuzioni.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 11.
Entro i primi dieci giorni di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o anche alla sede centrale, dietro autorizzazione dell'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, nonche' qualora abbia impiegati richiamati alle armi, l'ammontare delle eventuali indennita' corrisposte, dei contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e per le forme obbligatorie di previdenza, sostitutive o integrative di essa, e dei contributi per gli assegni familiari. La denuncia dovra' essere fatta in conformita' delle norme stabilite dall'Istituto predetto, sentito il Comitato di cui all'art. 23.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 12.
Se l'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa risulti superiore all'ammontare delle indennita' corrisposte ai sensi nell'art. 1, dei contributi di parte padronale dovuti ai sensi dell'art. 9 per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, il datore di lavoro provvedera', entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza mediante accreditamento in apposito conto corrente postale alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o alla sede centrale dietro autorizzazione dell'Istituto stesso.
Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.
Se invece l'ammontare delle indennita' per richiamo, dei contributi di parte padronale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme di previdenza sociale sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa, l'Istituto predetto provvedera' a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 13.
Se il lavoratore richiamato prestava, all'atto del richiamo, la propria attivita' presso piu' datori di lavoro, agli adempimenti di cui agli articoli da 10 a 12, nonche' al versamento dei contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, provvede, tenuto conto delle retribuzioni complessive percepite dall'impiegato, il datore di lavoro presso cui veniva prestata l'attivita' principale.
Il lavoratore e' obbligato, per ottenere l'indennita', a presentare ad esso apposita dichiarazione degli altri datori di lavoro presso i quali esercitava attivita' complementari.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 14.
Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, possono essere autorizzati nei confronti di determinate categorie professionali sistemi diversi per la riscossione dei contributi e il pagamento delle indennita' in deroga alle norme di cui agli articoli precedenti.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 15.
Ai datori di lavoro la Cassa potra' fare, con le garanzie da fissarsi dal Comitato di cui all'art. 23, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo delle indennita' da erogarsi sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 16.
L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale puo' essere autorizzato, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, ad anticipare alla Cassa le somme eventualmente occorrenti per la corresponsione delle indennita' fino a che non possa rivalersene con i contributi dei datori di lavoro. Con lo stesso decreto e' stabilita la misura degli interessi sulle somme anticipate.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 17.
I crediti di qualsiasi specie della Cassa verso il datore di lavoro, nascenti dall'obbligo dei contributi o dalle anticipazioni di cui all'art. 15, hanno privilegio sulla generalita' dei mobili nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato, a norma dell'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 18.
Il trattamento previsto dall'art. 1 della presente legge e' dovuto dalla Cassa anche se il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento dei contributi a norma degli articoli 9 a 12 della presente legge.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 19.
Contro i morosi al pagamento del contributo o alla restituzione totale o parziale delle somme anticipate a norma dell'art. 15, la Cassa puo' emettere ingiunzione di pagamento, comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese.
L'ingiunzione sara' resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove e' la sede della azienda del datore di lavoro, con l'osservanza, per il procedimento, delle norme stabilite dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alle riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato.
L'ingiunzione resa esecutiva dal pretore, costituisce anche titolo valido per l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del moroso.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 20.
Per il recupero delle indennita' non dovute la Cassa puo' emettere, a norma dell'articolo precedente, contro il lavoratore ingiunzione di pagamento che sara' resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove il lavoratore risiede, ferma restando ogni eventuale azione che possa competere verso il datore di lavoro per responsabilita' nel pagamento delle indennita' stesse.
Per il procedimento esecutivo si osservano le norme del R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 21.
I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire alla Cassa tutte le notizie e i documenti che loro sono richiesti per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Sono esenti dalle tasse di registro e di bollo gli atti e i documenti che possono occorrere alla Cassa, ai datori di lavoro e ai lavoratori per l'applicazione della presente legge.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 22.
La Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ha personalita' giuridica e gestione autonoma.
Essa ha sede in Roma presso la sede centrale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ed e' rappresentata e amministrata dall'Istituto stesso, che vi provvede con l'osservanza delle norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito con modifiche della legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale e successive modificazioni.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 23.
Sovraintende alla Cassa un Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto e, in sua vece o impedimento, da uno dei vice-presidenti dell'Istituto stesso e composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;
b) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
c) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione;
d) il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni, il direttore capo della divisione competente del Ministero delle corporazioni, il direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
(4) (8) ((9))
AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 3 ottobre 1941, n. 1345, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 1942, n. 1160, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "E' chiamato a far parte del Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati, di cui all'art. 23 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, il direttore del Lavoro e del Segretariato delle consulte corporative del Ministero dell'Africa Italiana".
Il Regio D.L. 3 ottobre 1941, n. 1345, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 1942, n. 1160, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "E' chiamato a far parte del Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati, di cui all'art. 23 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, il direttore del Lavoro e del Segretariato delle consulte corporative del Ministero dell'Africa Italiana".
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 dicembre 1949, n. 948 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' chiamato a far parte del Comitato preposto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, di cui all'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, un rappresentante del Ministero del tesoro".
La L. 23 dicembre 1949, n. 948 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' chiamato a far parte del Comitato preposto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, di cui all'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, un rappresentante del Ministero del tesoro".
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 24.
Spetta al Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati:
1° dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme della presente legge;
2° esaminare i risultati annuali di gestione;
3° approvare le tabelle di cui all'art. 6;
4° decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e il trattamento previsti dalla presente legge;
5° esercitare le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge.
Il Comitato puo' istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti le gestioni della Cassa e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterra' opportuno.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 25.
Contro le decisioni adottate dal Comitato, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, il quale decide in via definitiva.
Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorita' giudiziaria secondo le norme del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, in quanto applicabili. Essa deve essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero, tanto per le questioni relative ai contributi che per quelle relative al trattamento previsto dalla presente legge.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 26.
La Cassa tiene distinte gestioni per le categorie professionali dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti.
Le compagnie dei lavoratori dei porti e le altre compagnie e carovane di lavoratori sono aggregate alle varie gestioni in corrispondenza al settore confederale in cui sono inquadrati i lavoratori che ne fanno parte.
Gli enti cooperativi sono aggregati alle varie gestioni in base alle norme vigenti sull'adesione delle rispettive Federazioni alle confederazioni dei datori di lavoro ai fini della astensione agli enti stessi dei contratti collettivi di lavoro.
L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale potra' delegare, in tutto o in parte, i servizi relativi alle gestioni per le diverse categorie professionali ad altri istituti o enti aventi scopi previdenziali o assistenziali della categoria rispettiva.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 27.
Le funzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio ed alla legge 3 aprile 1937, n. 517, sono esercitate per le gestioni della Cassa da un Collegio di sindaci, presieduto dal presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni su designazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati, in rappresentanza, uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero delle finanze, uno delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e delle assicurazioni, dei professionisti ed artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione; ed uno delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e della assicurazione.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 28.
Quando l'impiegato sia in prova, il richiamo alle armi per qualsiasi esigenza determina la sospensione del suo rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui all'art. 1 della presente legge, sino alla fine del richiamo. Il periodo passato in servizio militare non si computa, salvo patto contrario, agli effetti, dell'anzianita' dipendente dal rapporto di lavoro.
Le disposizioni del comma precedente, sempre quando l'impiegato sia in prova, si applicano anche nei casi specificati nel secondo comma dell'art. 2.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 29.
Quando il rapporto sia stagionale, agli impiegati richiamati, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, e' conservato il posto ed e' dovuto il trattamento di cui all'art. 1, limitatamente alla durata del contratto.
Quando il rapporto sia a termine, in caso di richiamo alle armi la decorrenza del termine e' sospesa.
L'impiegato avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo successivo pari al tempo in cui e' stato richiamato e gli sara' regolarmente dovuto il trattamento di cui all'articolo 1.
All'impiegato che, precedentemente al richiamo, ha ricevuto il preavviso di licenziamento, e' conservato il posto ed e' dovuto il trattamento di cui all'art. 1, fino al termine del richiamo alle armi.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 30.
Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma, degli articoli 2 e 28, devono porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 10 giorni, dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto una durata superiore ad un mese e non a sei mesi, di venti giorni se ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore ad un anno.
In mancanza essi sono considerati dimissionari.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 31.
In sostituzione degli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, il datore di lavoro puo' assumere provvisoriamente altro personale nel limite del numero dei posti lasciati vacanti in dipendenza del richiamo o dell'arruolamento volontario e subordinatamente alla condizione che egli abbia comunicato al muovo assunto, per iscritto, ed all'atto dell'assunzione, che questa e' effettuata in applicazione del presente articolo.
Allorquando un richiamato o volontario riprende servizio o comunque sia risolto il suo rapporto di lavoro, uno degli assunti provvisoriamente puo' essere licenziato col preavviso di quindici giorni e qualora l'impiegato non abbia raggiunto due anni di servizio senza indennita' di licenziamento.
All'infuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, la risoluzione del rapporto dell'impiegato assunto provvisoriamente e' regolata in tutti gli altri casi dalle disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825 e dai contratti collettivi di lavoro.
Agli impiegati assunti a norma del 1° comma del presente articolo compete, se vengano richiamati alle armi, il trattamento economico previsto dall'art. 1 della presente legge sino alla fine del richiamo.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 32.
II datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mora ed e' punito con la ammenda da L. 100 a L. 1000.
Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione delle indennita', e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.
Le indennita' di cui all'articolo 1 della legge saranno versate direttamente dalla Cassa agli impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono proposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge o li danno inesatti o incompleti sono puniti con l'ammenda da lire 300 a lire 3000.
Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'Istituto per la denunzia di cui all'articolo 11.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri la corresponsione delle indennita' previste dalla presente legge, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila)).
(9)
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507))
Art. 34.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero delle corporazioni che la esercita per mezzo dell'Ispettorato corporativo.
La Cassa contribuisce alle spese per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo, con le modalita' di cui all'articolo 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, nella misura che sara' stabilita preventivamente per ciascun esercizio con decreto del Ministro per le corporazioni.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 35.
Il trattamento previsto dalla presente legge sostituisce, fino alla concorrenza dell'ammontare relativo, quello stabilito dal R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e dai contratti collettivi di lavoro.
Sono abrogati il R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, sul trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, e il R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, contenente norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto.
Sono abrogate altresi' le disposizioni relative alla disciplina degli assegni familiari, per il caso di richiamo alle armi, contrarie alla presente legge.
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, sara' provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle in vigore, in confronto di determinate categorie dei datori di lavoro di cui all'art. 4, per il caso di richiamo alle armi degli impiegati dipendenti, e puo' essere altresi' disposto, in relazione a particolari esigenze, l'esclusione di categorie determinate degli stessi datori di lavoro dall'applicazione della presente legge.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Art. 36.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione; ma i suoi effetti riguardo al trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi si retrotrarranno al 1° gennaio 1940-XVIII.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiuse le gestioni regolate dal R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, e dal R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, e gli avanzi netti di ciascuna sono devoluti alla corrispondente gestione di cui alla presente legge.
((9))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 giugno 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ricci - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.