Costituzione del comune di Pontinia in provincia di Littoria. (035U1082)
Art. 1.
E' costituito, in provincia di Littoria, un nuovo Comune, denominato «Pontinia», la cui circoscrizione comprende il territorio situato entro i seguenti confini:
Il margine settentrionale della migliara 47 dal fiume Sisto fino all'incontro con il canale Selcetta; la sponda sinistra di questo canale fino all'incidenza con l'attuale confine tra i comuni di Priverno e di Sezze; il confine dei detti Comuni fino all'incontro con la strada comunale dei Gricilli; il margine settentrionale di questa strada fino al cavalcavia sopra la ferrovia Roma-Napoli; il limite meridionale di detta ferrovia fino all'incidenza della strada provinciale marittima; il margine occidentale di detta strada fino all'incontro con la strada vicinale di Procoio; il margine nord della strada stessa ed il suo prolungamento fino all'incidenza con l'attuale confine fra i comuni di Priverno e di Sonnino; la sponda sinistra del fiume Amaseno fino all'incidenza del prolungamento del margine meridionale della migliara 55; questa linea ed il margine meridionale della migliara 55 fino all'incontro con l'attuale confine tra i comuni di Sabaudia e di Terracina; il confine del comune di Sabaudia fino all'incontro con la migliara 47.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 15 marzo 1937, n. 599 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il confine fra i comuni di Pontinia e di Terracina, stabilito dall'art. 1 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1082, e', nel suo tratto meridionale, rettificato come segue: «la sponda sinistra del fiume Amaseno fino all'incidenza con la migliara 55; il margine meridionale di detta migliara fino all'incidenza con la strada nazionale Appia; il margine orientale di detta strada fino all'incidenza con il successivo tratto della migliara 55; il margine meridionale della stessa migliara fino all'incontro con l'attuale confine fra i comuni di Sabaudia e di Terracina»".
Il Regio Decreto 15 marzo 1937, n. 599 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il confine fra i comuni di Pontinia e di Terracina, stabilito dall'art. 1 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1082, e', nel suo tratto meridionale, rettificato come segue: «la sponda sinistra del fiume Amaseno fino all'incidenza con la migliara 55; il margine meridionale di detta migliara fino all'incidenza con la strada nazionale Appia; il margine orientale di detta strada fino all'incidenza con il successivo tratto della migliara 55; il margine meridionale della stessa migliara fino all'incontro con l'attuale confine fra i comuni di Sabaudia e di Terracina»".