Rettifica di confine fra i comuni di Pontinia e di Terracina, in provincia di Littoria. (037U0599)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, convertito nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 574, concernente la istituzione della provincia di Littoria;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1082, con la quale e' stato costituito il comune di Pontinia;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il confine fra i comuni di Pontinia e di Terracina, stabilito dall'art. 1 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1082, e', nel suo tratto meridionale, rettificato come segue: «la sponda sinistra del fiume Amaseno fino all'incidenza con la migliara 55; il margine meridionale di detta migliara fino all'incidenza con la strada nazionale Appia; il margine orientale di detta strada fino all'incidenza con il successivo tratto della migliara 55; il margine meridionale della stessa migliara fino all'incontro con l'attuale confine fra i comuni di Sabaudia e di Terracina».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 51. - MANCINI.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, convertito nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 574, concernente la istituzione della provincia di Littoria;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1082, con la quale e' stato costituito il comune di Pontinia;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il confine fra i comuni di Pontinia e di Terracina, stabilito dall'art. 1 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1082, e', nel suo tratto meridionale, rettificato come segue: «la sponda sinistra del fiume Amaseno fino all'incidenza con la migliara 55; il margine meridionale di detta migliara fino all'incidenza con la strada nazionale Appia; il margine orientale di detta strada fino all'incidenza con il successivo tratto della migliara 55; il margine meridionale della stessa migliara fino all'incontro con l'attuale confine fra i comuni di Sabaudia e di Terracina».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 51. - MANCINI.