Norme complementari sull'ordinamento del notariato. (034U0064)
Art. 1.
Al quinto ed ultimo concorso per titoli per la nomina a notaio, da indirsi ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241, sono ammessi anche gli ex combattenti che abbiano partecipato ad uno almeno dei concorsi nazionali per esami indetti a termine dell'art. 1 della cennata legge 6 agosto 1926, numero 1365, conseguendovi l'idoneita'.
Art. 2.
Per gli effetti del precedente articolo sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'inabilita' in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza e tutti coloro che per un anno almeno durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.
Agli ex combattenti sono parificati i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale e coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.
Il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma sara' dimostrato nei modi da stabilirsi dal Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 3.
Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.
Il periodo anzidetto e' ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del numero 5 dello stesso articolo,
Art. 4.
Il Ministro per la grazia e giustizia nell'indire concorsi per la nomina di notari determina il numero, dei posti da conferirsi, che potra' essere anche minore di quello dei posti gia' vacanti o che saranno per rendersi vacanti nel periodo di tempo occorrente per l'espletamento del concorso.
Art. 5.
Nei concorsi per esame per il conferimento dei posti notarili, il voto complessivo assegnato ai concorrenti che consegnano in ciascuna prova il minimo richiesto per l'approvazione e siano stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi nazionali per esame sara' aumentato di cinque punti per ciascuna delle idoneita' precedentemente conseguite. ((1))
Tale aumento verra' applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro, e in non piu' di un concorso.
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 14 luglio 1937, n. 1666, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2358, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "L'aumento di punti concesso con l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o piu' concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro, e' ridotto a due punti per ciascuna delle idoneita' conseguite".
Il Regio D.L. 14 luglio 1937, n. 1666, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2358, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "L'aumento di punti concesso con l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o piu' concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro, e' ridotto a due punti per ciascuna delle idoneita' conseguite".
Art. 6.
Il notaro dovra' tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnera', giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorita'.
Da detto registro egli dovra' staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.
Il notavo dovra' poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia eseguite, le operazioni compiute in adempimento dell'incarico ricevuto.
Il detto registro dovra' essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori, secondo il modello che verra' predisposto dal Ministro per la grazia e giustizia.
Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaro per il pagamento delle tasse inerenti agli atti.
Art. 7.
Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaro trasmettera' al presidente del Consiglio notarile e al capo dell'Archivio notarile del proprio distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato nell'articolo 6, contenente tutte le annotazioni segnatevi nel trimestre.
Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il cancelliere dovra' prontamente dare notizia al presidente del Consiglio notarile ed al capo dell'Archivio notarile.
Art. 8.
Il presidente del Consiglio notarile quando abbia ragione di dubitare che il notaro ponga indugio nell'adempimento dell'incarico o quando riscontri inesattezze, irregolarita' od omissioni negli estratti, ne chiedera' spiegazioni al notaro o gli fara' sollecitazioni per l'adempimento.
Ove le spiegazioni non siano sufficienti o le sollecitazioni non riescano efficaci e piu' particolarmente quando gli incarichi si riferiscano a minori o ad altre persone incapaci, a patrimoni vincolati o a corpi morali o a pubbliche Amministrazioni, ne informera' il procuratore del Re.
Art. 9.
Il capo dell'Archivio notarile conservera' gli estratti ricevuti e informera' il procuratore del Re delle omissioni, inesattezze o irregolarita', riscontrate.
Art. 10.
((Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalita' di cui allo stesso articolo e' punito con la sospensione da uno a sei mesi. In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno. Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, e' punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi piu' gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2)).
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.