Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione. (030U1278)
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni dell'art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, chiunque, benche' fornito di passaporto, nell'espatriare si sottrae ai controlli prescritti dalle leggi e dai regolamenti per gli emigranti, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L.
1000. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, e' concessa amnistia."
Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, e' concessa amnistia."