Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII. (029U0810)
Art. 6
Art. 6.
Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilita' nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degl'impiegati dello Stato.