N NORME. red.it

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII. (029U0810)

Art. 1.



Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio
1929.
((2))
AGGIORNAMENTO (2)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 10/02/1982, n. 40), ha dichiarato:
- "la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato, e dell'art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullita' del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano";
- "la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio."

Art. 2.



Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilita'.

Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall'esecuzione del piano stesso.

La indennita' dovuta agli espropriandi sara' determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro.

In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennita' sara' fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sara' nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Qualora l'interessato, dopo aver negata l'accettazione della indennita', ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall'avvenuta opposizione alla stima, questa s'intendera' definitivamente accettata.

((1))
AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio D.L. 3 ottobre 1929, n. 1882, convertito senza modificazioni dalla L. 30 dicembre 1929, n. 2328 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Tra le opere ed espropriazioni considerate dall'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, sono comprese anche quelle occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede".

Art. 3.



Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l'esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

Art. 4.



La presente legge entrera' in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Mosconi - Belluzzo - Martelli - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Trattato

Art. 1


Trattato fra la Santa Sede e l'Italia.

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA'

Premesso:

Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignita' delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la «questione romana», sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;

Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garentirLe una sovranita' indiscutibile pur nel campo internazionale, si e' ravvisata la necessita' di costituire, con particolari modalita', la Citta' del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprieta' e l'esclusiva ed assoluta potesta' e giurisdizione sovrana;

Sua Santita' il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maesta' VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia,- hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioe', per parte di Sua Santita', Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale PIETRO GASPARRI, Suo Segretario di Stato, e, per parte di Sua Maesta', Sua Eccellenza il signor Cavaliere BENITO MUSSOLINI, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

L'Italia, riconosce e riafferma, il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana e' la sola religione dello Stato.

Art. 2


Art. 2.

L'Italia riconosce la sovranita' della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformita' alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

Art. 3


Art. 3.

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprieta' e la esclusiva ed assoluta potesta' e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'e' attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Citta' del Vaticano per gli speciali fini e con le modalita' di cui al presente Trattato. I confini di detta Citta' sono indicati nella pianta che costituisce l'Allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante.

Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Citta' del Vaticano, continuera' ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorita' italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno percio' dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorita' competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorita' italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorita' competente a rimanere, si ritireranno al di la' delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

Art. 4


Art. 4.

La sovranita' e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Nelle sulla Citta' del Vaticano, importa che nella, medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorita' che quella della Santa Sede.

Art. 5


Art. 5.

Per l'esecuzione di quanto e' stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Citta' del Vaticano dovra' essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvedera' a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvedera' direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

Art. 6


Art. 6.

L'Italia provvedera', a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Citta' del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprieta'.

Provvedera', inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Citta' del Vaticano, nella localita' indicata nell'allegata pianta (Allegato I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane.

Provvedera' altresi' al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Citta' del Vaticano.

Provvedera' infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvedera' a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvedera', a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano gia' esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Citta' del Vaticano.

Art. 7


Art. 7.

Nel territorio intorno alla Citta' del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle gia' esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.

In conformita' alle norme del diritto internazionale, e' vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialita' di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Citta' del Vaticano, si fara' di comune accordo.

Art. 8


Art. 8.

L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

Art. 9


Art. 9.

In conformita' alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranita' della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Citta' del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Citta' stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranita' della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranita' della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

Art. 10


Art. 10.

I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonche' ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Citta' del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra e' detto e che annualmente sara' aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Citta' del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorita' italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtu' delle leggi del Regno.

Art. 11


Art. 11.

Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonche' dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

Art. 12


Art. 12.

L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunita', che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunita' loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonche' il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sara' il decano del Corpo diplomatico, a' termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815.

Per effetto della riconosciuta sovranita' e senza pregiudizio di quanto e' disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

Art. 13


Art. 13.

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprieta' delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Allegato II, 1, 2 e 3).

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresi' alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sede e' libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (Allegato II, 9).

Art. 14


Art. 14.

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprieta' del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 4), quali ora si trovano gia' in possesso della Santa Sede medesima, nonche' si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprieta', effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 5).

Per integrare la proprieta' degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprieta' dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata pianta (Allegato II, 12).

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprieta' gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Allegato III, 3, 4, e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 15


Art. 15.

Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonche' i palazzi della Datarla, della Cancelleria, di' Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire credera' di sistemare altri suoi Dicasteri, benche' facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunita' riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunita' si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

Art. 16


Art. 16.

Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonche' quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici: Universita' Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilita', se non previo accorcio con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

E' in facolta' della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorita' governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

Art. 17


Art. 17.

Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

Art. 18


Art. 18.

I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Citta' del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena liberta' di regolare l'accesso del pubblico.

Art. 19


Art. 19.

I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Citta' del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalita' accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Citta' del Vaticano all'estero.

Art. 20


Art. 20.

Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Citta' del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.

Art. 21


Art. 21.

Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Citta' del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima.

Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla liberta' personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Citta' del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Citta' del Vaticano, nonche' per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

Art. 22


Art. 22.

A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potra' essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvedera' nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Citta' del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procedera' senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

La Santa Sede consegnera' allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Citta' del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

Analogamente si provvedera' per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

Art. 23


Art. 23.

Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Citta' del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorita' ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorita' civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

Art. 24


Art. 24.

La Santa Sede, in relazione alla sovranita' che Le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarra' estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potesta' morale e spirituale.

In conseguenza di cio' la Citta' del Vaticano sara' sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

Art. 25


Art. 25.

Con speciale convenzione sottoscritta unita mente al presente Trattato, la quale costituisce l'Concordato al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

Art. 26


Art. 26.

La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta liberta' ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la «questione romana» e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Citta' del Vaticano sotto la sovranita' del Sommo Pontefice.

E' abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

Art. 27


Art. 27.

Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sara' sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrera' in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

Roma, addi' undici febbraio millenovecentoventinove.

(L. S.) PIETRO Cardinale GASPARRI. (L. S.) BENITO MUSSOLINI.

Allegato VI

Art. 1


ALLEGATO IV.

Convenzione finanziaria.

Si premette:

Che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale e' stata definitivamente composta la «questione romana», hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;

Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella citta', di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale e' in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;

Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;

Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:

Art. 1.

L'Italia, si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750,000,000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p. v.) del valore nominale di lire italiane 1,000,000,000 (un miliardo).

Allegato IV

Art. 2


Art. 2.

La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.

Art. 3


Art. 3.

Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

(L. S.) PIETRO Cardinale GASPARRI. (L. S.) BENITO MUSSOLINI.

Concordato

Art. 1


Concordato fra la Santa Sede e l'Italia

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA'

PREMESSO:

Che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha preposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia;

Che e' stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della «questione romana»;

Sua Santita' il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maesta' VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioe' per parte di Sua Santita', Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maesta', Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonche' della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformita' alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorita'.

In considerazione del carattere sacro della Citta' Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avra' cura di impedire in Roma tutto cio' che possa essere in contrasto col detto carattere.

Art. 2


Art. 2.

La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.

Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.

Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali.

Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano, l'autorita' ecclesiastica puo' aggiungere la traduzione in altre lingue.

Le autorita' ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorita' civili eseguire collette nell'interno ed all'ingresso delle chiese nonche' negli edifici di loro proprieta'.

Art. 3


Art. 3.

Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimosesto anno di eta' l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati in sacris ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma e' loro conservato l'abito ecclesiastico, affinche' esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare ai sensi dell'art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.

Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali gli Ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto.

Art. 4


Art. 4.

Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.

Art. 5


Art. 5.

Nessun ecclesiastico puo' essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano.

La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacita' di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto.

In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti ne' conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.

Art. 6


Art. 6.

Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilita' nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degl'impiegati dello Stato.

Art. 7


Art. 7.

Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorita' a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero.

Art. 8


Art. 8.

Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il procuratore del Re deve informarne immediatamente l'Ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione: e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello.

In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso e' trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena e' scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

Art. 9


Art. 9.

Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.

Occorrendo per gravi necessita' pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l'autorita' che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario a meno che ragioni di assoluta urgenza a cio' si oppongano. In tale ipotesi, l'autorita' procedente deve informare immediata mente il medesimo.

Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto, senza averne dato predo avviso all'autorita' ecclesiastica.

Art. 10


Art. 10.

Non si potra' per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edilizi aperti al culto, se non previo accordo colla competente autorita' ecclesiastica.

Art. 11


Art. 11.

Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania (6 gennaio);

il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo);

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus Domini;

il giorno della festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo,

(29 giugno);

il giorno dell'Assunzione della B. V Maria (15 agosto);

il giorno di Ognissanti (1° novembre);

il giorno della festa dell'immacolata Concezione (8 dicembre);

il giorno di Natale (25 dicembre).

Art. 12


Art. 12.

Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale cantera', secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperita' del Re d'Italia e dello Stato italiano.

Art. 13


Art. 13.

Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge.

La designazione degli ecclesiastici cui e' commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario militare, vicario ed ispettori), e' fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne dara' comunicazione alla Santa Sede, la quale procedera' ad altra designazione.

L'Ordinario militare sara' rivestito delta dignita' arcivescovile.

La nomina dei cappellani militari e' fatta dalla competente autorita' dello Stato italiano su designazione dell'Ordinario militare.

Art. 14


Art. 14.

Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.

I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria Curia.

L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

Art. 15


Art. 15.

L'Arcivescovo ordinario militare e' preposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui e' affidalo il servizio religioso, di detta Basilica.

Tale clero e' autorizzato e provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma che in conformita' alle regole

canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa.

La Santa Sede consente a conferire a tutti canonici componenti il capitolo del Pantheon la dignita' di protonotari ad instar, durante munere. La nomina di ciascuno di essi sara' fatta dal Cardinale Vicario di Roma dietro presentazione da parte di Sua Maesta' il Re d'Italia, previa confidenziale indicazione del presentando.

La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia.

Art. 16


Art. 16.

Le Alte Parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle provincie dello Stato.

Resta inteso che la Santa Sede erigera' la diocesi di Zara; che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranita' del Regno d'Italia dipendera' da un Vescovo, la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranita' di altro Stato; e che nessuna diocesi del Regno comprendera' zone di territorio soggette alla sovranita' di altro Stato.

Lo stesso principio sara' osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato.

Le modificazioni, che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede previ accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime.

Art. 17


Art. 17.

La riduzione delle diocesi che risultera' dall'applicazione dell'articolo precedente, sara' attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.

Resta inteso che la riduzione non importera' soppressione dei titoli delle diocesi ne' dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie.

Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano.

Art. 18


Art. 18.

Dovendosi, per disposizione dell'autorita' ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva piu' parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o piu' vice parroci, sia riunendo in un solo presbiterio piu' sacerdoti, lo Stato manterra' inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.

Art. 19


Art. 19.

La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede.

Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cent jure successionis, la Santa Sede comunichera' il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina.

Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finche' non avvenga la nomina della medesima.

Art. 20


Art. 20.

I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedelta' secondo la formula seguente:

«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto,

«siccome si conviene ad un Vescovo, fedelta' allo Stato italiano.
«Io giuro e protetto di rispettare e di far rispettare

«dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi

«costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che

«non partecipero' ad alcun accordo ne' assistero' ad alcun

«consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed

«all'ordine pubblico e che non permettero' al mio clero simili

«partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse

«dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che

«possa minacciarlo».

Art. 21


Art. 21.

La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'autorita' ecclesiastica.

Le nomine degl'investiti dei benefici parrocchiali sono dall'autorita' ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione.

In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, puo' manifestarle riservatamente all'autorita' ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferira' il caso alla Santa Sede.

Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunichera' tali ragioni all'Ordinario, che d'accordo col Governo prendera' entro tre, mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l'Ordinario ed il Governo, la Santa Sede affidera' la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d'accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva.

Art. 22


Art. 22.

Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana.
Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coauditori che, oltre l'italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.

Art. 23


Art. 23.

Le disposizioni degli articoli 16, 17, 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie.

Resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.

Art. 24


Art. 24.

Sono aboliti l'exequatur, il regio placet, nonche' ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite nell'art. 29, lettera g).

Art. 25


Art. 25.

Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefici maggiori e minori.

E' abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. E' abolito anche il terzo pensionabile nelle provincie dell'ex Regno delle due Sicilie.

Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle Amministrazioni dipendenti.

Art. 26


Art. 26.

La nomina degl'investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sara' ufficialmente partecipata al Governo. L'amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, sono disciplinati dalle norme del diritto canonico.

In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l'autorita' ecclesiastica, puo' procedere al sequestro delle temporalita' del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell'investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.

Art. 27


Art. 27.

Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spettera' liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonche' i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procedera' alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche.

Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrera' la libera gestione dell'autorita' ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.

Art. 28


Art. 28.

Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accordera' piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici.

A tale scopo la Santa Sede dara' agli Ordinari le opportune istruzioni.

Art. 29


Art. 29.

Lo Stato italiano rivedra' la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato.

Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:

a) Ferma restando la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalita' sara' riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che gia' non l'abbiano, comprese quelle gia' appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse.

Salvo quanto e' disposto nel precedente articolo 27, i Consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sara' fatta d'intesa con l'autorita' ecclesiastica.

b) Sara' riconosciuta la personalita' giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sara' riconosciuta, inoltre, la personalita' giuridica delle provincie religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sara' riconosciuta altresi' la personalita' giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacita' di acquistare e possedere. Sara' riconosciuta infine la personalita' giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali gia' abbiano la personalita' giuridica, la conserveranno.

Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono gia' in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.

c) Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall'autorita' ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione.

d) Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purche' consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni gia' esistenti di fatto.

e) Nelle Amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per meta' con membri designati dall'autorita' ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Provincie.

f) Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l'osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell'Ordinario da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Concordato.

g) Lo Stato italiano rinunzia ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero pala tino in tinta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di benefici ed uffici sotto le norme degli articoli precedenti. Un'apposita commissione provvedera' all'assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei santuari nell'art.
27.

h) Ferme restando le agevolazioni tributarie gia' stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione e', a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficienza e di istruzione.

E' abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; la quota di concorso di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848: nonche' la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici ed altri enti ecclesiastici, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per l'avvenire l'istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale l'imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, ne' qualsiasi altro tributo del genere.

i) L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorita' ecclesiastica, che dovra' a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, e' vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali e' vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare.

Art. 30


Art. 30.

La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorita' della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.

Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacita' di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Lo Stato italiano, finche' con nuovi accordi non sara' stabilito diversamente, continuera' a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di cio', la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avra' luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sara' fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.

Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risultera' da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilita' dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la citta' di Roma.

Art. 31


Art. 31.

L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sara' fatta dall'autorita' ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sara' fatto dalle autorita' civili.

Art. 32


Art. 32.

I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.

Art. 33


Art. 33.

E' riservata alla Santa Sede la disponibilita' delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.

Essa puo' quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

Art. 34


Art. 34.

Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che e base della famiglia, dignita' conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione il parroco spieghera' ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti , diritti ed i doveri dei coniugi e redigera' l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmettera' copia integrale al Comune, affinche' venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullita' del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllera' se stano stare rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li rendera' esecutivi agli effetti ed ordinera' che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorita' giudiziaria civile.

Art. 35


Art. 35.

Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato ad effettiva parita' di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.

Art. 36


Art. 36.

L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E percio' consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.

Tale insegnamento sara' dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorita' ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine militi di un certificato di idoneita' da rilasciarsi dall'ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacita' di insegnare.

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorita' ecclesiastica.

Art. 37


Art. 37.

I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventu' loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi.

Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.

Art. 38


Art. 38.

Le nomine dei professori dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunche' da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

Art. 39


Art. 39.

Le Universita', i Seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorita' scolastiche del Regno.

Art. 40


Art. 40.

Le lauree in sacra teologia date dalle Facolta' approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano. Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l'archivio nella Citta' del Vaticano.

Art. 41


Art. 41.

L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.

Art. 42


Art. 42.

L'Italia ammettera' il riconoscimento, mediante decreto Reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire.

Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non i' soggetto in Italia al pagamento di tassa.

Art. 43


Art. 43.

Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attivita' al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici.

La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

Art. 44


Art. 44.

Se in avvenire sorgesse qualche difficolta' sulla interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l' Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

Art. 45


Art. 45.

Il presente Concordato entrera' in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la «questione romana».

Con l'entrata in vigore del presente Concordato cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l'entrata in vigore del medesimo.

Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sara' nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

(L. 2.) PIETRO Cardinale GASPARRI. (L. 2.) BENITO MUSSOLINI.

Allegato I


Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II


Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III


Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico