Convenzione con la Compagnia «Eastern Telegraph» per la proroga della concessione riguardante l'esercizio e la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfu', e Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro. (010U0478)
Art. 21
Art. 21.
Qualora, dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente, la Compagnia, invece della rinnovazione totale contemplata dall'articolo medesimo, abbia con minor consumo di cavo provveduto alla riparazione entro sei mesi, calcolati a partire dalla notifica del guasto, paghera' la multa di cui all'art. 18 per tutti i giorni trascorsi dalla data del guasto a quella della riparazione.
Nel caso che, dopo la suddetta riparazione, non abbia avuto effetto la riparazione del cavo, ne' la sostituzione di esso entro i sei mesi computati come sopra, la Convenzione si intendera' sciolta con le conseguenze a carico della Compagnia come nell'art. 18.