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Convenzione con la Compagnia «Eastern Telegraph» per la proroga della concessione riguardante l'esercizio e la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfu', e Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro. (010U0478)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata, con effetto dal 31 maggio 1910, l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la «Eastern Telegraph Company Limited» il 12 marzo 1910, per l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini della Compagnia fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfu', e per la manutenzione da parte della Compagnia stessa dei cavi dello Stato fra Milazzo e Lipari, fra Lipari e Salina e fra Bagnara e Torre di Faro (dieci comunicazioni).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI - TEDESCO - FACTA - LEONARDI-CATTOLICA - CIUFFELLI.

Visto, Il guardasigilli: FANI.
Convenzione

Art. 1


Allegato n. 1.

CONVENZIONE

con la Compagnia «Eastern Telegraph» per la proroga delle concessioni riguardanti l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfu', e la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato fra Milazzo e Lipari, Lipari e Salina e Bagnara e Torre di Faro (10 conduttori), con le modificazioni introdottevi dalla Camera dei deputati ed accettate dalla Compagnia «Eastern».

Il ministro delle poste e telegrafi del Regno d'Italia, S. E. Di Sant'Onofrio gran cordone Ugo, ed il signor comm. Alfredo Eggington, rappresentante e procuratore legale della «Eastern Telegraph Company Limited» con domicilio legale a Roma, a forma dell'annesso atto di procura, allo scopo di regolare le condizioni alle quali e' concessa alla Compagnia suddetta una proroga della concessione riguardante la manutenzione e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfu', appartenenti alla Compagnia; e per la sostituzione delle convenzioni regolanti la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato fra Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (10 conduttori), sono addivenuti alla stipulazione della seguente Convenzione:

Art. 1.

E' prorogata per venti anni, a decorrere dal 31 maggio 1910, la concessione accordata alla Compagnia «Eastern Telegraph» per l'esercizio e la manutenzione dei tre cavi sottomarini di sua proprieta' approdanti su territorio italiano, cioe' del cavo Sicilia-Malta, del cavo Otranto-Corfu' e del cavo Otranto-Zante, concessione che scade il 31 maggio 1910, in base alla legge n. 6873 (serie 3ª) del 31 maggio 1890.

Per tutta la durata della proroga della concessione la Compagnia «Eastern Telegraph» si obbliga di mantenere a proprie spese e rischio, una comunicazione telegrafica sottomarina fra l'Italia e l'Egitto, per mezzo dei tre cavi sopra indicati e degli altri cavi colleganti Zante e Malta con l'Egitto.

Art. 2


Art. 2.

La Compagnia si obbliga di mantenere i cavi Otranto-Corfu', Otranto-Zante e Sicilia-Malta in buono stato di esercizio e di procedere subito alla riparazione di ciascuno di essi, quando venisse a cessare di funzionare, oppure quando il suo stato d'isolamento e di conducibilita' fosse riconosciuto tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

Art. 3


Art. 3.

I ripari che la Compagnia «Eastern» vorra' mettere in opera ai punti di approdo dei suoi cavi, ed i meccanismi che le piacera' di adottare per proteggere i cavi medesimi, non dovranno essere d'inciampo o pregiudicevoli alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.

Art. 4


Art. 4.

I delegati dell'Amministrazione italiana avranno la facolta' di assistere alle esperienze che si faranno per determinare le condizioni elettriche dei tre cavi sopra indicati. Tuttavia la Compagnia non avra' l'obbligo di ritardare la partenza dei suoi vapori per attendere l'arrivo dei delegati del Governo.

Art. 5


Art. 5.

L'Amministrazione italiana non sara' in verun modo responsabile dei guasti o disorganizzazioni che potessero verificarsi tanto nei tre cavi sottomarini sopra indicati, quanto nelle linee di terra.

Art. 6


Art. 6.

L'esercizio dei cavi Sicilia-Malta, Otranto-Corfu' ed Otranto-Zante sul territorio italiano, nonche' la manutenzione delle linee terrestri colleganti i punti di approdo di detti cavi coi rispettivi uffici telegrafici, saranno fatti dall'Amministrazione italiana con personale ed apparati propri secondo le regole d'arte e col numero di elementi di pila riconosciuto necessario per far funzionare gli apparecchi adottati.

Come compenso al servizio sopra indicato, la Compagnia continuera' a pagare all'Amministrazione italiana L. 7150 in una sola rata al 1° luglio di ogni anno.

L'Amministrazione italiana si obbliga a trasmettere rapidamente la corrispondenza da scambiarsi per i cavi di Malta, Zante e Corfu' e di destinare alla medesima, per quanto sara' possibile, fili diretti, il servizio dei quali sara' fatto indipendentemente da quello delle stazioni intermedie, allorquando lo scambio di corrispondenza sara' continuo o molto animato.

Art. 7


Art. 7.

Tutti i telegrammi che transiteranno sui tre cavi suindicati, saranno trattati dall'Amministrazione dei telegrafi italiani e dalla Compagnia in conformita' delle disposizioni della Convenzione internazionale di Pietroburgo e del regolamento e tariffe adottate nelle conferenze telegrafiche internazionali che hanno luogo a determinati periodi di tempo, rimanendo fermo che la Compagnia mantiene la franghigia sui propri cavi ai telegrammi di Stato fra le autorita' italiane e i RR. consoli di Malta, di Corfu' e di Tunisi, ben inteso che per questi ultimi (da o per Tunisi) la franchigia e' limitata al percorso dei cavi tra l'Italia e Malta.

La Compagnia si obbliga a contribuire nelle spese dell'Ufficio telegrafico internazionale di Berna nella misura di un quinto di quanto per tale titolo e' messo a carico dell'Amministrazione italiana dall'Ufficio telegrafico internazionale predetto.

I compensi per il titolo suddetto e per quello indicato all'art. 6 saranno conteggiati nella contabilita' della corrispondenza scambiata pei cavi sociali, redatta in base alle norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore.

Art. 8


Art. 8.

La Compagnia «Eastern Telegraph» si obbliga, a decorrere dal 31 maggio 1910 e per tutta la durata della presente Convenzione, di ridurre la sua tassa di transito per le corrispondenze scambiate fra l'Italia e l'Eritrea per via Malta-Perim a centesimi novanta per parola per i telegrammi privati ed a centesimi quarantacinque per parola per i telegrammi di Stato e di stampa.

La Compagnia si obbliga contemporaneamente di concedere sulle tasse sopra indicate un ribasso percentuale proporzionale a quello che essa venisse a fare in seguito sulla tassa ordinaria attuale di lire due e centesimi cinquanta per parola per telegrammi scambiati fra l'Europa e Perim.

Inoltre, durante l'interruzione per qualsiasi durata, del cavo Perim-Assab o Assab-Massaua, o di ambedue, la Compagnia si obbliga di ridurre del 50 per cento le sue tasse pel percorso da Modica ad Alessandria d'Egitto pei telegrammi privati, di Stato e di stampa, scambiati fra l'Italia e l'Eritrea per via Malta-Halfa-Cassala.

La Compagnia consente inoltre che i telegrammi di servizio postale e telegrafico, scambiati fra l'Italia e l'Eritrea, godano della completa franchigia.

Art. 9


Art. 9.

La Compagnia «Eastern» accorda all'Italia il transito per i suoi cavi alle corrispondenze tutte del regime europeo, senza distinzione di provenienza, a destinazione della Turchia d'Europa, d'Asia e Arcipelago, alle condizioni stesse alle quali le dette corrispondenze, tanto normali che deviate, andrebbero soggette per la via Valona, cioe' con un debito dell'Italia verso la Compagnia eguale a quello risultante verso la Turchia dall'applicazione delle tasse normali, eventualmente ridotte pei telegrammi deviati in base alle norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore. Cio' peraltro fino a tanto che la Turchia mantenga gli accordi ora vigenti fra essa e la «Eastern», per effetto dei quali la tassa terminale turca e' ridotta a centesimi 20 per le corrispondenze che transitano per i cavi della Compagnia e fino a tanto che l'Italia mantenga a centesimi 5 per parola, com'e' attualmente, la tassa speciale di transito del cavo di Valona.

Art. 10


Art. 10.

In caso di guerra o di commozioni politiche l'Amministrazione italiana avra' il diritto di sospendere qualsiasi corrispondenza trasmissibile a mezzo dei cavi sociali che non sia la propria, senza essere tenuta verso la Compagnia a verun indennizzo.

Art. 11


Art. 11.

La Compagnia si obbliga di mantenere, per la durata della presente Convenzione, le linee telegrafiche sottomarine qui sotto specificate:

a) Milazzo-Lipari;

b) Lipari-Salina;

c) Bagnara-Torre di Faro (n. 10 conduttori divisi in piu' cavi);
delle quali gia' sono di proprieta' dell'Amministrazione sette conduttori, fra Bagnara e Torre di Faro, e tutte le altre, giusta l'art. 29, passano in possesso dell'Amministrazione dalla data di approvazione della presente Convenzione.

La manutenzione deve essere tale che con ciascuna delle suddette comunicazioni possa essere eseguita la regolare trasmissione dei telegrammi con i sistemi telegrafici a semplice ed a doppia corrente che l'Amministrazione italiana ha in uso o che credera' in ogni tempo piu' opportuno di esperimentare o di adottare.

Art. 12


Art. 12.

Tutti i cavi di cui all'art. 11 saranno esercitati esclusivamente dall'Amministrazione italiana con personale, uffici ed apparati propri, secondo le regole dell'arte e col numero di elementi di pila necessario per far funzionare gli apparati adoperati.

Art. 13


Art. 13.

La Compagnia avra' il diritto di porre in opera ai punti di approdo in ogni cavo di proprieta' dell'Amministrazione italiana e negli uffici nei quali ognuno dei detti cavi dovra' mettere capo, quei ripari o meccanismi che le piacera' di adottare all'oggetto di proteggere i cavi stessi.

Anche in questo caso, i ripari agli approdi non dovranno essere d'inciampo alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.

Ove fosse necessario adottare speciali ripari di carattere elettrico, questi dovranno esere approvati dall'Amministrazione.

Art. 14


Art. 14.

Per la manutenzione dei cavi indicati nell'art. 11 l'Amministrazione italiana paghera' ad essa Compagnia a rate trimestrali posticipate (30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno) la somma annua di L. 27,500 (ventisettemilacinquecento) in oro, libere da qualsiasi imposta presente o futura, salvo quanto e' disposto dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 21.

Art. 15


Art. 15.

Agli effetti degli articoli 17 e 18, il canone complessivo di cui all'articolo precedente, che calcolato in base allo sviluppo dei conduttori importa L. 122.76 per chilometro, viene suddiviso come segue:

a) Milazzo-Lipari (km. 50 circa), L. 6,140;

b) Lipari-Salina (km. 7 circa), L. 860;

c) Bagnara-Torre di Faro (in media km. 16.7 circa per ogni conduttore), L. 2,050, complessivamente per dieci conduttori L.
20,500.

Art. 16


Art. 16.

La Compagnia si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato all'art. 11, quando esso venga a cessare di operare; oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilita' siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi ai sensi dell'articolo suddetto.

La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovra' aver luogo al piu' presto possibile ed, al massimo, nel termine di tre mesi a partire dal giorno in cui la Compagnia avra' ricevuto dall'Amministrazione italiana l'avviso del guasto avvenuto.

Art. 17


Art. 17.

Pel tempo che durera' l'interruzione od il guasto di cui all'articolo 16, a partire dal giorno in cui la Compagnia avra' ricevuta dall'Amministrazione italiana definitiva notizia dell'avvenuto guasto sino al giorno in cui la Compagnia, avra' completate le riparazioni, la Compagnia stessa perdera' il diritto ad una quota proporzionata del canone assegnato (come dall'art. 15) al cavo guasto, per i cavi indicati alle lettere a) e b), ed al numero dei conduttori guasti per i cavi indicati alla lettera c).

Art. 18


Art. 18.

La Compagnia, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata dei tre mesi di cui all'art. 16 senza intraprendere la riparazione del guasto, paghera' all'Amministrazione italiana una multa giornaliera corrispondente al canone giornaliero assegnato dall'art. 15 sino al compimento dei sei mesi dalla notificazione del guasto.

Qualora la Compagnia non avesse riparato il guasto denunziato entro i sei mesi computati come sopra, la Convenzione s'intendera' sciolta ed il Governo restera' padrone della cauzione di cui all'art. 30 e delle somme dovute per il trimestre in corso in base all'art. 14.

Art. 19


Art. 19.

Le multe di cui all'articolo precedente saranno accertate trimestralmente e trattenute dall'Amministrazione sul complesso dei canoni trimestralmente successivi dovuti alla Compagnia.

Art. 20


Art. 20.

Non saranno applicabili le penalita' indicate nell'art. 18 quando la Compagnia dichiari all'Amministrazione, entro i tre mesi dalla notifica dell'avvenuto guasto, di avere deciso la rinnovazione totale del cavo.

In ogni caso tale sostituzione dovra' aver luogo entro un anno dalla notifica del guasto alla Compagnia.

Qualora il guasto sia stato riparato con la sostituzione totale del cavo come sopra e nei limiti di tempo predetti, la Compagnia perdera' soltanto il diritto alla percezione del canone assegnato al cavo, per tutto il tempo in cui sara' durato il guasto.

Art. 21


Art. 21.

Qualora, dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente, la Compagnia, invece della rinnovazione totale contemplata dall'articolo medesimo, abbia con minor consumo di cavo provveduto alla riparazione entro sei mesi, calcolati a partire dalla notifica del guasto, paghera' la multa di cui all'art. 18 per tutti i giorni trascorsi dalla data del guasto a quella della riparazione.

Nel caso che, dopo la suddetta riparazione, non abbia avuto effetto la riparazione del cavo, ne' la sostituzione di esso entro i sei mesi computati come sopra, la Convenzione si intendera' sciolta con le conseguenze a carico della Compagnia come nell'art. 18.

Art. 22


Art. 22.

Un guasto s'intendera' riparato quando le condizioni di isolamento e di conducibilita' del cavo o conduttore saranno tali da permettere il regolare funzionamento degli apparati che normalmente vi sono adibiti.

Art. 23


Art. 23.

Nel caso di imperfetto andamento della corrispondenza sui cavi dello Stato, e' in facolta' dell'Amministrazione di dare incarico ai suoi funzionari tecnici di misurare le costanti elettriche dei cavi, comunicando i risultati alla Compagnia.

Art. 24


Art. 24.

I cavi che la Compagnia impieghera' nelle riparazioni dei cavi dello Stato dovranno corrispondere per quanto e' possibile, e purche' non presentino requisiti inferiori, ai tipi dei singoli cavi in opera od a quelli che venissero concordati fra la Compagnia e l'Amministrazione.

E' in facolta' dell'Amministrazione italiana di far assistere un proprio funzionario alle operazioni di riparazioni dei cavi dello Stato, per accertarsi della bonta' dei cavi da impiegare, per rendersi conto dei risultati delle riparazioni e per raccogliere i dati inerenti alle medesime. Anche in questo caso e' applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 4.

Il funzionario dell'Amministrazione imbarcato sui vapori della Compagnia sara' tenuto a pagare soltanto il vitto di bordo.

Art. 25


Art. 25.

La manutenzione dei casotti, pali di approdo e scaricatori dei cavi dello Stato sara' fatta dall'Amministrazione.

Art. 26


Art. 26.

Nei periodi di riparazione dei cavi dello Stato, l'Amministrazione, dietro richiesta della Compagnia, mettera' possibilmente a disposizione della Compagnia stessa propri funzionari od impiegati telegrafisti da adibirsi alla corrispondenza telegrafica o telefonica fra gli approdi e la nave. A tali funzionari od impiegati la Compagnia assegnera' un'indennita' uguale a quella che loro corrisponderebbe l'Amministrazione qualora essi facessero per conto di essa lo stesso servizio.

Art. 27


Art. 27.

I telegrammi scambiati fra il personale della Compagnia a bordo della nave impiegata per la riparazione dei cavi dello Stato e sociali ed il personale incaricato della guardia agli approdi durante i lavori, oppure fra detto personale e il Ministero delle poste e dei telegrafi od anche col rappresentante della Compagnia a Roma, saranno considerati come telegrammi urgenti di servizio in franchigia, quando essi si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso.

Sono considerati egualmente come di servizio in franchigia i telegrammi scambiati per affari d'ufficio, fra il rappresentante a Roma della Compagnia e le sedi generali e divisionali della Compagnia in Londra, Atene e Malta, e gli uffici sociali di Corfu' e di Zante, quando i telegrammi stessi siano inoltrati pei cavi sociali di Malta, Zante o Corfu'.

Art. 28


Art. 28.

I materiali occorrenti per la riparazione dei cavi di cui agli articoli 1 e 11 saranno esenti da dazio doganale.

I bastimenti della Compagnia saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari, della tassa di ancoraggio e degli altri diritti marittimi per le operazioni che eseguiranno nei mari italiani in adempimento degli obblighi contratti colla presente.

Art. 29


Art. 29.

Dal 31 maggio 1910 l'Amministrazione italiana entra anticipatamente in possesso dei cavi:

Milazzo-Lipari;

Bagnara-Torre di Faro (tre conduttori);

Lipari-Salina;

ritenendosi contemporaneamente scadute le seguenti convenzioni stipulate dall'Amministrazione con la Compagnia:

a) in data 29 giugno 1879 per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio del cavo sottomarino fra l'isola di Sicilia e l'isola di Lipari (approvata con legge n. 33 del 10 febbraio 1881);

b) in data 10 aprile 1880 per tre conduttori elettrici sottomarini fra il continente e l'isola di Sicilia (approvata pure con la legge n. 33 del 10 febbraio 1881);

c) in data 12 maggio 1882 pel cavo sottomarino fra l'isola di Lipari e l'isola di Salina (approvata con legge n. 881 del 5 luglio 1882).

Art. 30


Art. 30.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la Compagnia dara' una cauzione di L. 33,000, costituita dai depositi gia' fatti in eseguimento delle Convenzioni indicate all'art. 29, e cioe':

a) L. 20,000 per la Convenzione del 29 giugno 1879;

b) L. 8,000 per la Convenzione del 10 aprile 1880;

c) L. 5,000 per la Convenzione del 12 maggio 1882.

E' inteso che la Compagnia sara' proprietaria e riscuotera' le cedole delle cartelle depositate. Tale deposito restera' acquisito dal Governo e la Convenzione s'intendera' sciolta ove nei limiti stabiliti dall'art. 18 non siano riparati i cavi guasti.

Allo spirare della Convenzione la cauzione sara' restituita alla Compagnia, se essa avra' adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.

Dall'approvazione per legge della presente Convenzione, e salvo le ritenute che gia' fossero maturate precedentemente, sara' svincolabile la cauzione di L. 16,000 indicata nell'art. 15 della Convenzione 2 febbraio 1883, prorogata con l'altra 20 febbraio 1890, e rispettivamente approvate con le leggi 9 luglio 1882, n. 1508, e 31 maggio 1890, n. 9873.

Art. 31


Art. 31.

La cauzione, di cui all'articolo precedente, restera' acquisita all'Amministrazione italiana e la presente Convenzione s'intendera' sciolta, anche nel caso che la comunicazione fra l'Italia e l'Egitto indicata all'art. 1 restasse interrotta per un periodo di dodici mesi consecutivi, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 32


Art. 32.

Cessera' l'obbligo alla Compagnia «Eastern» imposto dall'art. 11 della presente Convenzione, qualora l'Amministrazione italiana conceda a qualunque altra persona o Compagnia il collocamento di una comunicazione telegrafica sottomarina fra l'Italia, Malta, Zante, Corfu' o l'Egitto.

In questo caso la cauzione di cui all'art. 30 dovra' essere restituita alla Compagnia, salvo che la cauzione debba rimanere acquisita al Governo italiano per il disposto dell'art. 18.

Sara' pero' mantenuto alla Compagnia il diritto di esercitare i cavi indicati all'art. 1 con gli obblighi risultanti dagli articoli 2 a 10.

Art. 33


Art. 33.

Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere il suo contratto ad una Societa' di solvibilita' conosciuta, l'Amministrazione italiana si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

La cauzione di cui all'art. 30 non potra' essere ritirata dalla Compagnia anche quando fosse approvata la cessione del contratto ad altra Societa'.

Art. 34


Art. 34.

Un anno prima della scadenza della presente convenzione, l'Amministrazione italiana e la Compagnia si metteranno d'accordo per la continuazione o per la cessazione di essa.

Art. 35


Art. 35.

Le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'applicazione della presente convenzione saranno decise in forma ordinaria dai tribunali del Regno d'Italia.

Art. 36


Art. 36.

La presente convenzione sara' registrata mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 37


Art. 37.

Per gli effetti civili della presente convenzione la Compagnia «Eastern Telegraph» delega con pieni poteri il proprio rappresentante e procuratore, il quale elegge domicilio legale in Roma.

Art. 38


Art. 38.

La presente convenzione non sara' valida se non sara' approvata per legge.

Fatta a Roma, addi' 12 marzo 1910.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
UGO DI SANT'ONOFRIO.

Il rappresentante della «Eastern Telegraph Cy Lt»
Alfred Eggington.

Per copia conforme:
Il direttore generale
Duran.

Allegato n. 2


Allegato n. 2.

THE EASTERN TELEGRAPH COMPANY.

Parte di provvedimento in formato grafico

TRADOTTO DALL'INGLESE.
La Societa' «The Eastern Telegraph Company Limited» con sede sociale in Londra, Electra House, Finsbury Pavement, col presente atto nomina e costituisce in suo mandatario ed agente il signor Alfred Eggington, dimorante in Roma (Regno d'Italia) per lo scopo speciale di firmare in nome di essa Societa' una Convenzione per la proroga delle concessioni relative all'esercizio del servizio dei cavi telegrafici sottomarini appartenenti alla Societa' stessa tra l'Italia e le isole di Malta, di Zante e di Corfu' ed al mantenimento dei cavi telegrafici sottomarini appartenenti al Governo italiano tra Milazzo e Lipari, Lipari e Salina e Bagnara e Torre di Faro (dieci conduttori), e di fare tutto quant'altro sia utile o necessario per la registrazione del presente atto e renderlo valido e perfetto, promettendo la Societa' stessa di ratificare e confermare quanto verra' dal mandatario legittimamente fatto in virtu' del presente mandato.

In fede di che, la Societa' stessa ha fatto apporre il proprio suggello sociale al presente atto addi' 7 marzo millenovecentodieci.

H. Denison Pender, amministratore.
H. S. T. Laurence Smith, sottosegretario.

(Suggello sociale della Societa').

Certificasi da me sottoscritto John Heathcote James, notaro pubblico e regio di questa citta' di Londra, debitamente ammesso, giurato ed esercente in virtu' di patente Sovrana, che oggidi' mi sono recato presso la sede sociale, posta in questa citta', della Societa' a responsabilita' limitata, denominata «The Eastern Telegraph Company Limited», ove vidi apporre il suggello sociale della medesima in calce alla procura in lingua inglese che va annessa sotto il mio suggello ufficiale in presenza dei signori John Cuthbert Denison Pender, uno degli amministratori, e Harry St. Laurence Smith, sottosegretario di detta Societa', i quali apposero le rispettive loro firme rimpetto allo stesso suggello sociale, il tutto a norma di analoga deliberazione del Consiglio d'amministrazione e degli statuti della Societa' medesima ed a norma anche delle leggi qui vigenti in materia.

Certifico inoltre che il documento in lingua italiana che va parimente qui unito e' una traduzione fedele e conforme della procura stessa.

E che per conseguenza di tutto cio', piena fede e' dovuta si' alla detta procura che alla traduzione medesima in e fuori giudizio.

In fede di che rilascio il presente munito della mia firma e del riferito mio suggello ufficiale a Londra addi' sette marzo millenovecentodieci.

(Luogo del sigillo).

John James, notaro pubblico

N. 184, diritto lire italiane 10. Art. 71.

Visto al Consolato di S. M. il Re d'Italia.

Buono per la legalizzazione della firma del sig. John Heathcote James, notaro pubblico giurato di questa citta'.

Londra, li' otto marzo millenovecentodieci.

Per il R. console
P. F. Righetti, vice console.

Ministero degli affari esteri.
Si attesta l'autenticita' della firma del signor Righetti.

Roma, 14 marzo 1910.

D'ordine del ministro
F. De Gregori.