Concernente la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato. (008U0783)
Art. 2.
I beni da alienarsi sono periziati, stimati ed, ove occorra, ripartiti in lotti dall'Ufficio tecnico di finanza della Provincia ove essi o la maggior parte di essi si trovano.
La stima e la ripartizione in lotti con le relative condizioni d'incanto debbono essere approvati dallo intendente di finanza della stessa Provincia.