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Concernente la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato. (008U0783)

Art. 2.



I beni da alienarsi sono periziati, stimati ed, ove occorra, ripartiti in lotti dall'Ufficio tecnico di finanza della Provincia ove essi o la maggior parte di essi si trovano.

La stima e la ripartizione in lotti con le relative condizioni d'incanto debbono essere approvati dallo intendente di finanza della stessa Provincia.