Concernente la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato. (008U0783)
Art. 1.
I beni patrimoniali dello Stato, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della presente legge e di quella per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Art. 2.
I beni da alienarsi sono periziati, stimati ed, ove occorra, ripartiti in lotti dall'Ufficio tecnico di finanza della Provincia ove essi o la maggior parte di essi si trovano.
La stima e la ripartizione in lotti con le relative condizioni d'incanto debbono essere approvati dallo intendente di finanza della stessa Provincia.
Art. 3.
La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'Amministrazione demaniale in conformita' del regolamento per la esecuzione della presente legge.
((Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le lire 50.000, gli incanti sono tenuti nell'Ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati. Quando invece il valore di stima supera le lire 50.000 gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano)).
Pero' l'Amministrazione demaniale e' sempre in facolta' di derogare a questa norma di competenza, nei modi e con le attribuzioni indicate nel regolamento generale per la esecuzione della presente legge e di cui all'art. 14.
Art. 4.
Gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non hanno, prima dell'apertura del medesimo e nei luoghi e modi indicati dal regolamento di cui all'articolo 14, fatto il deposito d'una somma eguale al decimo del valore di stima dei beni per i quali adiscono l'incanto; il deposito deve essere effettuato in denaro o in rendita sul Debito pubblico dello Stato valutata a norma dell'art. 330 Codice procedura civile. L'offerente deve inoltre depositare l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell'avviso d'asta.
Non e' ammessa alcuna dispensa dal deposito; di ogni mancanza o deficienza sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.
Art. 5.
Quando l'Amministrazione demaniale non disponga altrimenti, l'incanto nel secondo caso previsto dall'articolo 3, e' presieduto dall'intendente di finanza della Provincia o da un funzionario della stessa Intendenza da lui delegato; nel primo caso e' presieduto dal ricevitore del registro o del Demanio del luogo ove lo incanto si effettua. Essi sono assistiti nelle operazioni d'incanto da funzionari scelti fra le persone indicate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, ai quali spetta l'obbligo di redigere il verbale dello incanto e delle relative aggiudicazioni.
Art. 6.
((Il primo esperimento d'asta e' tenuto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, mediante offerte per schede segrete con l'osservanza delle norme di Cui al regolamento per l'esecuzione della citata legge approvato con decreto 17 giugno 1909, n. 454, oppure ad estinzione di candela vergine secondo le disposizioni dell'art. 74 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II n. 827. Se l'incanto noti puo' compiersi nel giorno indicato nell'avviso d'asta, e in questo non siasi altrimenti disposto, sara' continuato nel giorno seguente non festivo. Qualora il primo esperimento d'asta vada deserto, il secondo avra' luogo mediante offerte per schede segrete con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. L'aggiudicazione sara' pronunziata a favore di colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta. Riuscito infruttoso anche il secondo esperimento, la Amministrazione demaniale potra' ordinare ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non potra' eccedere il decimo del valore di stima. Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto, in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione)).
Art. 7.
((Nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita salva, nell'interesse dello Stato, l'approvazione dell'intendente di finanza, se il prezzo di vendita non supera le 50.000 lire, e, se le supera, quella del Ministero delle finanze. Qualora il prezzo di vendita oltrepassi le lire 300.000 l'approvazione deve essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato sul verbale di aggiudicazione)).
Nel termine di giorni dieci da quello nel quale gli sara' stata notificata la intervenuta approvazione, deve l'aggiudicatario versare la differenza fra il decimo del prezzo di vendita e il decimo del valore di stima da lui depositato. Oltre il primo decimo del prezzo deve l'aggiudicatario pagare nel termine ora detto, il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'art. 413 del codice civile.
Dopo che il verbale d'asta approvato dall'autorita' competente, e' stato registrato presso l'ufficio del registro, l'Intendente di finanza, ottenuta la prova dei pagamenti di cui nel capoverso che precede, ne rilascia all'aggiudicatario un estratto in forma esecutiva; e tale estratto costituisce il titolo per la trascrizione, la presa di possesso e la voltura catastale.
L'aggiudicatario non potra' entrare nel possesso dei beni acquistati prima che sia approvata l'aggiudicazione.
Egli potra', osservato il regolamento del quale all'art. 14, essere autorizzato a raccogliere i frutti pendenti ed al taglio dei boschi ove ne abbia pagato il prezzo, corrispondente al valore dei frutti o del taglio di boschi, od abbia previamente fornita l'idonea garanzia pel pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.
Ove l'aggiudicatario non adempia all'obbligo dei pagamenti indicati nel primo capoverso del presente articolo, egli e' soggetto alla perdita del deposito di cui all'art. 4 e il fondo sara' rivenduto dall'Amministrazione demaniale nei modi indicati nel regolamento; nel caso di differenza in meno fra il prezzo della prima vendita e quello della seconda, il primo aggiudicatario sara' tenuto al rimborso allo Stato del prezzo differenziale e degli interessi relativi decorsi fino al pagamento. Per l'esazione di queste somme dovra' l'Amministrazione demaniale seguire le norme speciali indicate nel regolamento.
Nel caso di differenze in piu', l'eccedenza profitta allo Stato.
Art. 8.
((I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare. L'acquirente ha facolta' di anticiparli in tutto od in parte. Per i beni di provenienza dell'Asse ecclesiastico e' ammesso il pagamento mediante obbligazioni ecclesiastiche giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848. L'Amministrazione demaniale, a proprio giudizio insindacabile, puo' disporre che il prezzo di vendita sia integralmente pagato in unica soluzione entro il termine di giorni dieci da quello in cui sara' stata notificata all'aggiudicatario l'intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione. La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata anche negli esperimenti d'asta successivi al primo andato deserto o conseguenti a quello nel cui avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di rincaro, ancorche' per il primo incanto siasi prestabilito il pagamento rateale del prezzo. Le norme di cui ai precedenti comma terzo e quarto possono essere applicate anche nei riguardi di esperimenti di asta che all'entrata in vigore della presente legge siano in corso di espletamento)).
Art. 9.
((Gli immobili per i quali sia avvenuta una diserzione d'incanto possono, quando l'Amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti privati, sempreche' non siano variati se non a tutto vantaggio dello Stato, il prezzo e le condizioni di vendita. Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata o il contratto stipulato a trattativa privata e' approvare dall'intendente di finanza o dal Ministero, secondo che il prezzo di vendita non superi o superi le lire 50.000. Fermo il disposto dell'art. 7, 1° comma, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto per la vendita a trattativa privata se il prezzo superi le lire 75.000 e per le aggiudicazioni a seguito di licitazioni private se il prezzo superi le lire 150.000)).
Art. 10.
L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione e' autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.
Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto.
((7))
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 14 ottobre 1974, n. 629, nel modificare l'articolo unico della L. 19 luglio 1960, n. 757, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".
La L. 14 ottobre 1974, n. 629, nel modificare l'articolo unico della L. 19 luglio 1960, n. 757, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".
Art. 11.
Sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nelle leggi speciali circa la vendita dei beni immobili patrimoniali dello Stato di qualsiasi provenienza e natura.
Nulla pero' e' innovato alle leggi 10 agosto 1862, n. 743 e 2 luglio 1896, n. 268, pei beni ai quali esse si riferiscono ne' alla legge 5 luglio 1908, n. 390, relativa agli immobili devoluti allo Stato per debiti d'imposta.
Rimangono pure in vigore le disposizioni della legge 7 luglio 1907, n. 429, concernenti l'alienazione dei relitti di terreni e gli altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 giugno 1909, n. 408 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Tra le leggi mantenute in vigore coll'art. 11 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, sono comprese quelle del 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496, e 5 luglio 1908, n. 361, alle quali nulla e' innovato".
La L. 27 giugno 1909, n. 408 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Tra le leggi mantenute in vigore coll'art. 11 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, sono comprese quelle del 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496, e 5 luglio 1908, n. 361, alle quali nulla e' innovato".
Art. 12.
L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata, ai Comuni, alle Province e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.
E' altresi' autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000. E' infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.
Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovra' essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000.
((7))
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 14 ottobre 1974, n. 629, nel modificare l'articolo unico della L. 19 luglio 1960, n. 757, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".
La L. 14 ottobre 1974, n. 629, nel modificare l'articolo unico della L. 19 luglio 1960, n. 757, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".
Art. 13.
Sono abrogate le disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3848, che riguardano l'Amministrazione dei beni provenienti dal patrimonio ecclesiastico. Tali beni sono amministrati con le norme che si applicano per tutti gli altri beni patrimoniali dello Stato.
Art. 14.
Il Governo del Re emanera' il regolamento necessario per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Lacava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.