Impianto di vie funicolari aeree. (007U0403)
Art. 1.
Il proprietario di un fondo e' tenuto a lasciar passare sopra il fondo stesso le gomene di vie funicolari aeree private, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.
Chi intraprende la costruzione di una via funicolare aerea, ha diritto di collocare nel fondo attraversato i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e di occupare, nei punti estremi della linea, le zone di terreno necessarie per il deposito e il carico e scarico delle materie da trasportarsi, la estensione delle quali sara' determinata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.