Impianto di vie funicolari aeree. (007U0403)
Art. 1.
Il proprietario di un fondo e' tenuto a lasciar passare sopra il fondo stesso le gomene di vie funicolari aeree private, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.
Chi intraprende la costruzione di una via funicolare aerea, ha diritto di collocare nel fondo attraversato i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e di occupare, nei punti estremi della linea, le zone di terreno necessarie per il deposito e il carico e scarico delle materie da trasportarsi, la estensione delle quali sara' determinata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Art. 2.
Chiunque intenda valersi del diritto di servitu' di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la piu' conveniente e la meno pregiudicevole alle proprieta' attraversate.
Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.
Quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di avere conseguito il consenso delle autorita' forestali.
Art. 3.
Il richiedente ha l'obbligo di corrispondere al proprietario del fondo serviente l'indennita' dovuta, secondo il disposto dell'art. 8; e quando questa non sia di comune accordo stabilita, di assumere a suo carico tutte le spese di perizia di cui al successivo art. 9.
Art. 4.
La servitu' derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni. Pero', dopo questo tempo, puo' essere rinnovata per un altro ventennio a termini della presente legge.
Non e' vietato che, fra intraprenditori e proprietari, sieno concordate servitu' di piu' lunga durata.
Art. 5.
Chi non voglia piu' servirsi di una via funicolare aerea, potra' farne la cessione ad altro esercente, il quale subentrera' nei diritti e obblighi del primo.
Art. 6.
Sono esenti dalla servitu' di cui all'art. 1, le case ancorche' non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.
Sono pure esenti da tali servitu' le aree chiuse da muri, i vigneti, frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.
Queste ultime esenzioni pero' non sono applicabili allorche' non occorre impiantare nel fondo i sostegni, ne' occupare zone di terreno, di guisa che resti eliminata la necessita' che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.
Art. 7.
Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovra' provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.
Il regolamento stabilira' le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinera' i casi nei quali il richiedente potra' essere dispensato dall'obbligo di eseguirle passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.
Nei casi contemplati nel primo capoverso il richiedente dovra' presentare analoga domanda, accompagnata da regolare progetto tecnico, al prefetto, il quale, sentito l'Ufficio del genio civile, impartira' gli opportuni provvedimenti.
Le Province ed i Comuni potranno ricorrere alla V sezione del Consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal prefetto.
Art. 8.
Prima di intraprendere l'impianto di una funicolare aerea, chi ne fa la richiesta, deve corrispondere ai proprietari dei fondi servienti una indennita' corrispondente alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitu' secondo le norme stabilite negli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.
Alla fine del tempo stabilito nell'atto costitutivo della servitu', l'esercente dovra' provvedere perche' sia rimosso ogni impianto dal terreno occupato, rimettendolo in pristino stato; egli pero', quando il proprietario ne faccia richiesta, dovra' cedere a questo le opere esistenti, mediante compensi da convenirsi oppure a prezzo di stima.
Art. 9.
Accertato il diritto del richiedente, la indennita' dovuta secondo il disposto dell'art. 3, quando non sia stabilita d'accordo fra il richiedente e il proprietario del fondo serviente, sara' determinata mediante perizia da ordinarsi dal pretore locale.
In questo caso, ricevuta la perizia, il pretore, sull'istanza del richiedente, che abbia depositato l'indennita' stabilita dal perito, autorizzera' l'impianto e l'uso della linea, in pendenza delle contestazioni sull'indennita' stessa.
Art. 10.
Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari dei fondi sui quali si intenda imporre la servitu', potranno essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sara' competente il magistrato del luogo ove e' il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.
Art. 11.
Nulla e' mutato rispetto alle vie funicolari esistenti.
Art. 12.
Le norme per la vigilanza sull'esecuzione e per la esecuzione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco-Ortu.
Orlando.
Gianturco.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.